L’incognita delle Plusvalenze per Lavori sui Condomini

20 Marzo 2024

Il nuovo scenario delle plusvalenze generate dalla vendita di immobili sui quali sono stati effettuati interventi superbonus, evidenziato dallo Studio n. 15-2024/T del Consiglio Nazionale del Notariato, solleva numerosi interrogativi. Questi includono interventi sulle parti comuni dei condomini, lavori “trainati” in edilizia libera, e immobili su cui, nonostante i lavori agevolati, non è stato goduto alcun beneficio fiscale.

L’analisi del Notariato si concentra sull’applicazione della nuova normativa, cercando di delimitarne il campo di azione in modo da evitare situazioni paradossali. Tuttavia, è importante esercitare cautela nell’interpretare la legge letteralmente in assenza di chiarimenti ufficiali.

Uno dei punti cruciali esaminati riguarda l’applicabilità delle nuove disposizioni quando gli interventi riguardano solo le parti comuni del condominio e non direttamente l’unità immobiliare oggetto della vendita. Secondo lo Studio, solo i lavori superbonus realizzati sull’unità immobiliare in questione possono generare una plusvalenza soggetta a tassazione.

Tuttavia, la questione potrebbe richiedere un’ulteriore analisi, poiché l’aumento di valore dell’unità immobiliare potrebbe derivare anche da miglioramenti apportati alle parti comuni. È fondamentale esaminare come l’eventuale contributo finanziario di un condomino ai lavori possa influenzare la plusvalenza imponibile.

Inoltre, si ritiene che solo gli interventi superbonus di notevole entità, rappresentanti almeno una forma di manutenzione straordinaria, siano rilevanti ai fini della tassazione della plusvalenza. In tal senso, potrebbero non essere considerati interventi di manutenzione ordinaria o di edilizia libera.

Va notato che tale conclusione dovrebbe essere coordinata con il comma 13-ter dell’articolo 119 del Dl n. 34/2020, il quale stabilisce che gli interventi agevolati vanno considerati come manutenzione straordinaria.

Altri aspetti da considerare includono il trattamento fiscale degli immobili ereditati, così come la situazione in cui il venditore non ha usufruito di alcun beneficio fiscale pur avendo eseguito interventi superbonus. In quest’ultimo caso, l’obiettivo sembra essere quello di evitare la tassazione di plusvalenze dovute principalmente ad altre cause e non agli interventi agevolati.

FONTE: Il Sole 24ORE

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