Investimenti 4.0 e 5.0 al test della data di realizzazione

4 Aprile 2024

Le fasi di Transizione 4.0 e 5.0 condividono una tematica fondamentale: gli investimenti “realizzati”. Entrambe le normative devono confrontarsi con il concetto di completamento degli investimenti. Nel caso della Transizione 4.0, questo è essenziale per continuare a beneficiare del bonus sugli investimenti del 2023 e per accedere a quelli del 2024. Mentre per la Transizione 5.0, è cruciale determinare se gli investimenti ordinati nel 2023 e consegnati nel 2024 possano essere considerati nel nuovo regime, che offre un contributo più sostanzioso.

Tuttavia, una circolare dell’Agenzia delle Entrate, già emessa nel 2021, ha modificato radicalmente il concetto stabilito precedentemente, generando incertezze.

Transizione 4.0

Il decreto legge 39/2024 impone alle imprese di comunicare anticipatamente, via telematica, l’importo totale degli investimenti pianificati, la prevista suddivisione temporale del credito e le modalità di utilizzo. Tale comunicazione viene aggiornata una volta che gli investimenti sono completati.

Anche gli investimenti realizzati a partire dal 1° gennaio 2024 richiedono una comunicazione telematica di completamento. Inoltre, per quanto riguarda gli investimenti in beni strumentali nuovi relativi al 2023, la compensazione dei crediti non ancora utilizzati è subordinata alla comunicazione. Rimane incerto se questo obbligo riguardi solo coloro che non hanno ancora usufruito del credito o anche chi ne ha già utilizzato parte. Questa incertezza solleva domande sulla coerenza dell’obbligo di comunicazione, specialmente considerando gli investimenti precedenti.

Transizione 5.0

Il decreto Pnrr (Dl 19/2024, ancora in fase di conversione) offre un credito d’imposta proporzionale alla spesa sostenuta per gli investimenti effettuati nel territorio nazionale nel 2024 e 2025, per progetti di innovazione che portino a una riduzione dei consumi energetici.

Circolare dell’Agenzia delle Entrate 9/2021

La circolare 9/2021 analizza le disposizioni riguardanti il credito d’imposta per gli investimenti effettuati tra il 16 novembre 2020 e il 31 dicembre 2022. Si evidenzia una sovrapposizione parziale con le disposizioni della legge di Bilancio 2020 per gli investimenti fino al 30 giugno 2021.

Le Entrate stabiliscono che gli investimenti per i quali è stato effettuato un ordine vincolante prima del 15 novembre 2020, con il pagamento di un acconto del 20%, sono considerati effettuati anche se la consegna avviene successivamente.

Il Dilemma della Realizzazione

Le nuove disposizioni del Dl 39 creano una discrepanza rispetto al concetto di investimenti “realizzati”. L’obbligo di dichiarazione per la Transizione 4.0 e la determinazione della legittimità delle spese per la Transizione 5.0 si basano sull’assunzione che gli investimenti siano stati effettivamente completati nell’anno di riferimento.

Le imprese possono trovarsi nell’incertezza su come gestire la dichiarazione per la Transizione 4.0 e l’amministrazione degli investimenti per la 5.0. Questa discrepanza potrebbe complicare la gestione amministrativa e fiscale delle imprese, influenzando la valutazione accurata dei costi, dei benefici degli investimenti e il recupero degli incentivi utilizzati.

FONTE: Il Sole 24ORE

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