Nel quadro RU il tax credit per beni «4.0» del 2023 ma interconnessi nel 2024

8 Aprile 2024

Una società a responsabilità limitata (Srl) ha acquistato un bene strumentale “Industria 4.0” nel corso del 2023 al costo di 800.000 euro. Sebbene il bene sia entrato in funzione durante lo stesso anno, l’interconnessione è stata completata solo nel marzo 2024. È necessario includere il credito d’imposta nel quadro RU del modello Redditi 2024 e compilare il quadro in modo adeguato.

  1. Fruizione del beneficio:

Per ottenere il credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali 4.0, non è sufficiente solo l’acquisto e l’avvio del bene. È richiesta anche l’interconnessione, attestata attraverso una perizia tecnica asseverata se il valore del bene supera i 300.000 euro. Questa interconnessione può avvenire anche dopo l’acquisto e l’entrata in funzione del bene, ma il beneficio fiscale sarà utilizzabile solo dopo tale interconnessione.

  1. Misura del beneficio:

Poiché l’investimento non è stato prenotato entro il 31 dicembre 2022, si applica il credito d’imposta vigente dal 1° gennaio 2023, pari al 20% della quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro. Di conseguenza, la Srl avrà diritto a un credito d’imposta di 160.000 euro (800.000 x 20%).

  1. Quadro RU:

La società dovrà compilare il quadro RU del modello Redditi 2024 indicando:

  • Codice “2L” nella casella 1 del rigo RU1;
  • L’importo del credito d’imposta spettante (160.000 euro) nelle colonne 1 e 3 del rigo RU5;
  • L’ammontare dell’investimento effettuato (800.000 euro) nelle colonne 4 del rigo RU130, barrando la colonna 6 per indicare che l’interconnessione è avvenuta in un periodo d’imposta successivo;
  • Il credito d’imposta non compensato nel 2023 nel rigo RU12.
  1. Limite di utilizzo:

Non essendo applicabile il limite di utilizzo della legge 244/2007, la Sezione III-C del quadro RU del modello Redditi 2024 non deve essere compilata.

FONTE: Il Sole 24ORE

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