Test Convenienza imprese – Transizione 5.0

28 Marzo 2024

La scelta tra il credito d’imposta per la ZES unica e il credito d’imposta Transizione 5.0 non rappresenta l’unica opzione per le imprese. Anche il vecchio credito d’imposta per beni 4.0 potrebbe risultare più vantaggioso della 5.0. In particolare, al Sud, concentrarsi sugli incentivi per la ZES unica, cumulabili con il credito d’imposta 4.0, potrebbe non essere sempre la scelta vincente. In attesa dei decreti attuativi (previsti entro il 30 dicembre 2023 per la ZES unica e entro il 2 aprile per la Transizione 5.0), le imprese possono iniziare a valutare i vantaggi e gli svantaggi delle diverse opzioni.

Crediti d’imposta 4.0 o 5.0

Il vantaggio della Transizione 5.0 sembra diminuire rispetto ad altre agevolazioni quando le spese superano i 2,5 milioni di euro. Per spese inferiori a 200.000 euro, ad esempio, l’agevolazione per la ZES non ammette le spese; di conseguenza, le imprese del Sud devono optare per la Transizione 5.0 per questo tipo di progetti. Le differenze nei costi di gestione possono portare a preferire l’incentivo ZES, se cumulato con il 4.0; ad esempio, per progetti ammissibili alla ZES unica nella fascia da 200.000 a 300.000 euro, l’imprenditore può autocertificare le spese, risparmiando anche sui costi della perizia.

La certificazione energetica che attesta la riduzione dei consumi è gratuita per tutte le PMI. Anche se richiede un investimento iniziale, questo sarà compensato con un rimborso al 100% sotto forma di credito d’imposta, fino a 10.000 euro di spesa. Se l’impresa non riesce a utilizzare tutto il credito di imposta entro il 31 dicembre 2025, l’incentivo viene spalmato su cinque anni. I costi di certificazione contabile delle spese sostenute sono anch’essi rimborsabili fino a 5.000 euro, ma solo per le imprese non soggette alla revisione legale dei conti.

Dal punto di vista della percentuale di agevolazione, la Transizione 5.0 offre un contributo più elevato fino a 2,5 milioni di euro di spesa, con una percentuale che parte dal 35%. Oltre questa soglia, le imprese che ottengono una riduzione dei consumi del 5% sui processi o del 3% sull’unità produttiva potrebbero trovare più vantaggioso dividere i successivi 2,5 milioni di euro tra il 4.0 e il 20% di contributo anziché il 15%.

Le imprese che superano una riduzione dei consumi del 10% per i processi e del 6% per l’unità produttiva, fino a cinque milioni di euro di investimento, ricevono una percentuale di agevolazione del 20% da entrambe le opzioni. Tornando alla scelta della Transizione 5.0, questa risulta vincente per investimenti da cinque a dieci milioni di euro, mantenendo una percentuale del 20%.

Fotovoltaico

Per le ZES, l’interpretazione che gli impianti fotovoltaici siano ammissibili come spese è ancora incerta in attesa dei decreti attuativi. Analizzando la legge 219/23, solo i progetti di investimento iniziale definiti nel Regolamento Ue 651/2014 sono agevolabili. A oggi non è chiaro se gli impianti fotovoltaici rientrino in questa categoria.

L’ammissibilità del fotovoltaico per la Transizione 5.0 è già esplicita. Gli investimenti in beni materiali nuovi finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo sono ammissibili nell’ambito dei progetti di innovazione che conseguono una riduzione dei consumi energetici.

ZES dopo il 2025

Non è ancora noto il piano strategico della ZES unica che definisce la politica di sviluppo triennale. In mancanza di questo piano prima del decreto attuativo della Transizione 5.0, le imprese del Mezzogiorno potrebbero orientarsi verso quest’ultima, considerando la maggiore certezza dei suoi contenuti.

FONTE: Il Sole 24ORE

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