Con Transizione 5.0 agevolato anche un singolo bene

22 Agosto 2024

Transizione 5.0, la buona notizia è che si può considerare anche un solo bene, ma la cattiva è che i tempi per l’utilizzo del credito si allungano. Infatti, il tecnico incaricato della perizia asseverata deve certificare non solo la conformità del progetto alle previsioni iniziali, ma anche i risultati effettivi ottenuti post intervento. Questo emerge dalla circolare del 16 agosto 2024.

La precisazione

La circolare chiarisce che è possibile che il processo interessato sia costituito da un unico bene materiale, purché questo garantisca, in autonomia, la trasformazione dell’input in output.

Il dubbio era legato al fatto che gli interventi ammessi alle agevolazioni includono quelli che portano a una riduzione dei consumi energetici nella struttura produttiva o nel processo coinvolto dagli investimenti. Mentre sulla struttura produttiva la questione era già chiara, la circolare introduce un elemento che potrebbe essere in contrasto con le normative precedenti. La circolare specifica infatti che «la struttura produttiva coincide con il sito, composto da una o più unità locali o stabilimenti sulla stessa particella catastale o su particelle contigue, destinato alla produzione di beni o alla fornitura di servizi, con la capacità di realizzare l’intero ciclo produttivo o parte di esso, o di erogare completamente o parzialmente i servizi, purché dotato di autonomia tecnica, funzionale e organizzativa e rappresentante un centro autonomo di imputazione di costi». La circolare prosegue chiarendo che, ai fini del risparmio energetico nella struttura produttiva, i consumi energetici si riferiscono alla somma dei consumi dei processi produttivi e dei servizi generali. Il punto “innovativo” riguarda il concetto di «sito, costituito da una o più unità locali o stabilimenti sulla medesima particella catastale o su particelle contigue» che potrebbe non possedere i requisiti di «autonomia tecnica, funzionale e organizzativa e costituente un centro autonomo di imputazione di costi».

Interessante è la specifica di «processo interessato», che coincide con il processo produttivo coinvolto nella riduzione dei consumi energetici tramite investimenti in beni materiali e immateriali nuovi, come indicato negli allegati A e B della legge 11 dicembre 2016, n. 232. Nel caso in cui il processo produttivo comprenda più linee parallele con gli stessi input e output, si considererà come “processo interessato” solo la parte oggetto di investimento in progetti di innovazione, purché sia in grado, in autonomia, di trasformare l’input in output. La circolare conferma che il processo interessato può coincidere con un unico bene materiale, a condizione che questo garantisca in autonomia la trasformazione dell’input in output.

Attestazione finale dei consumi

Il tecnico incaricato, in fase di consuntivo, deve attestare che il progetto ha raggiunto, all’interno della struttura produttiva o del processo interessato, i livelli di efficienza energetica previsti nella certificazione ex ante, aggiornata dopo la realizzazione del progetto di innovazione.

Una sezione dedicata deve definire le prestazioni energetiche post intervento, basandosi su una stima dei consumi della struttura produttiva o del processo interessato, successivamente alla realizzazione dell’intervento.

Questa stima deve essere basata su un’analisi dei carichi energetici nello stato di progetto e su dati tracciabili, derivati da documentazione tecnica appropriata, in linea con quanto indicato per le prestazioni energetiche ante intervento.

L’attestazione potrà essere valorizzata anche con i risultati di una misurazione diretta della situazione post intervento, se disponibili. Questo richiederà ulteriori controlli e quindi più tempo. La certificazione finale è un documento vincolante per la conclusione del progetto. Inizialmente sembrava che il tecnico dovesse solo attestare la realizzazione del progetto conforme a quanto progettato, ma ora si richiede una verifica sul campo

FONTE: Il Sole 24ORE

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