Comunità energetiche a forma libera ma con divieto di distribuire utili

24 Settembre 2024

Comunità energetiche rinnovabili (CER): quale forma giuridica scegliere?

La scelta della forma giuridica per una Comunità Energetica Rinnovabile (CER) deve partire dalla normativa nazionale. L’articolo 31 del Dlgs 199/2021, che definisce le caratteristiche principali di una CER, non specifica una forma giuridica obbligatoria. L’unico requisito è che il soggetto sia un «ente giuridico di diritto privato», senza scopo di lucro, aperto, volontario e finalizzato a generare benefici ambientali e sociali. Ciò offre ampia libertà nella scelta della forma giuridica, tenendo in considerazione fattori come la dimensione dell’impianto o il numero dei soggetti coinvolti, a patto di rispettare i tratti distintivi che caratterizzano una CER. Tuttavia, la forma societaria tradizionale non si adatta a una comunità energetica.

Divieto di distribuzione degli utili

Una CER deve generare benefici ambientali, economici o sociali, senza distribuire utili ai soci. Per questo motivo, forme giuridiche come Spa o Srl, così come altre tipologie societarie (escluse le cooperative), non sono compatibili con il riconoscimento di comunità energetica. Al contrario, associazioni e cooperative rappresentano opzioni più idonee. Le associazioni sono adatte per garantire il principio di apertura e perseguire gli obiettivi della CER, con costi di costituzione inferiori, ideali per progetti di dimensioni ridotte. Le cooperative, invece, possono essere una scelta flessibile per CER di grandi dimensioni, specialmente se promosse da enti pubblici.

L’opzione della cooperativa

La cooperativa permette una partecipazione attiva e democratica dei soci nella definizione delle strategie e delle scelte economiche, offrendo un capitale variabile che facilita l’ingresso di nuovi soci e il principio della porta aperta. Questa forma giuridica è particolarmente diffusa nei Paesi europei dove le CER sono già sviluppate, e grazie alla riforma del Terzo settore, può ottenere lo status di impresa sociale, beneficiando di agevolazioni fiscali come la detassazione degli utili (art. 18, Dlgs 112/2017). In alternativa, è possibile considerare anche la fondazione di partecipazione come forma giuridica.

Fondazione di partecipazione

La fondazione di partecipazione, sebbene meno comune, può rispondere alle esigenze specifiche di una CER. Caratterizzata da una pluralità di fondatori e partecipanti, consente una gestione attiva e la progressiva formazione di un patrimonio. Questa forma è particolarmente utile quando bisogna gestire patrimoni significativi destinati alla produzione energetica, mantenendo la partecipazione attiva della comunità. La possibilità di costituire CER in diverse forme giuridiche, e di ottenere la qualifica di ente del Terzo settore, apre un dibattito interessante sui vari modelli di comunità energetica, confrontando vantaggi e limiti delle diverse soluzioni in base alle necessità da soddisfare.

FONTE: Il Sole 24ORE

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