Transizione 5.0 cumulabile solo con incentivi nazionali
Agevolazioni PNRR: Possibilità di Cumulabilità
Le agevolazioni del PNRR possono essere cumulate con incentivi nazionali, anche sugli stessi costi. Il divieto si applica solo alle misure finanziate da fondi europei. Questa è la posizione espressa dal GSE, come riportato nel Sole 24 Ore di ieri, e si aggiunge a altre posizioni che hanno già sottolineato questa dicotomia, richiamata anche nel regolamento europeo 2021/241.
FAQ del 26 Settembre
Il credito d’imposta previsto dal DM Transizione 5.0 è cumulabile con altre agevolazioni finanziate con risorse nazionali, purché riferite agli stessi costi. Tuttavia, la cumulabilità è consentita solo se il totale delle agevolazioni non supera l’importo del costo effettivamente sostenuto. È importante notare che il credito d’imposta non influisce sulla formazione del reddito imponibile o sulla base imponibile dell’Irap.
Cumulabilità Esclusa
Il credito d’imposta non può essere combinato con ulteriori agevolazioni finanziate tramite fondi europei o misure incentivanti sostenute da risorse dell’Unione Europea. Ad esempio, non è cumulabile con il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), il Fondo Sociale Europeo (FSE), il Fondo per la Transizione Giusta (JTF), il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e il Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR). Inoltre, il DM Transizione 5.0 esclude esplicitamente la cumulabilità del credito d’imposta 5.0 con il credito d’imposta Transizione 4.0 previsto dalla legge 178/2020, nonché con il bonus investimenti per la Zona Economica Speciale (ZES) e la Zona Logistica Speciale (ZLS), come stabilito dai decreti legge 124/2023 e 60/2024. Se la legge istitutiva non avesse esplicitamente riportato tale divieto, il credito di imposta 4.0 e per le ZES, essendo finanziati da risorse nazionali, sarebbero stati cumulabili con il 5.0. È importante notare che sia il credito 4.0 che quello per le ZES non attingono a fondi PNRR e sono quindi cumulabili tra loro.
Il GSE chiarisce che la Transizione 5.0 non è considerata un aiuto di Stato, in quanto si tratta di una misura generale e non selettiva.
L’Agenzia delle Entrate, con interpello n. 921-248/2022, ha espresso parere favorevole riguardo alla possibilità di cumulare misure finanziate dal PNRR con la misura Industria 4.0, confermando che il cumulo con il credito d’imposta 4.0 è consentito a condizione che non superi il 100% del costo sostenuto. Anche il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha già espresso un’opinione positiva sulla cumulabilità degli aiuti PNRR con altri incentivi. Nella FAQ 9.10 relativa agli aiuti Sabatini e Transizione 5.0 (il credito d’imposta 5.0 è finanziato interamente con fondi PNRR), è stato chiarito che il credito d’imposta in questione non costituisce un aiuto di Stato, pertanto non si applicano i limiti di cumulabilità previsti dalla disciplina della Nuova Sabatini. Rimane fermo quanto stabilito dalla normativa sul credito di imposta, che afferma che esso “è cumulabile con altre agevolazioni sui medesimi costi, a condizione che tale cumulo non porti al superamento del costo sostenuto”. Anche Invitalia, ente gestore della misura dell’investimento 1.2 “Creazione di imprese femminili”, ha confermato tramite FAQ che le agevolazioni del Fondo Impresa Femminile, finanziato con fondi PNRR, possono essere cumulate con altri benefici fiscali, come il credito d’imposta per investimenti in beni strumentali (credito d’imposta “Industria 4.0”).
Conclusioni
Da quanto esposto, si evince che il credito d’imposta per gli investimenti 4.0 è cumulabile sia con aiuti nazionali sia con agevolazioni finanziate con fondi europei, in quanto non sembra attingere da risorse PNRR (UE). Il credito d’imposta Transizione 5.0, essendo finanziato con fondi PNRR, può invece essere cumulato solo con agevolazioni nazionali e non con fondi europei. Sebbene le due agevolazioni potrebbero teoricamente essere cumulabili, ciò non è possibile per esplicita previsione normativa.
FONTE: Il Sole 24ORE