Immobili strumentali, la deduzione resta ancorata alla data di acquisto

16 Settembre 2024

La deducibilità del costo sostenuto per l’acquisto di immobili strumentali da parte dei professionisti è un tema complesso, caratterizzato da frequenti cambiamenti normativi e da una disciplina non sempre uniforme.

Regola generale: indeducibilità

Attualmente, la regola generale è che il costo di acquisto degli immobili strumentali utilizzati dai professionisti non è deducibile ai fini Irpef/Ires. Questo significa che non è possibile ammortizzare tale costo nel tempo, riducendo così il reddito imponibile.

Eccezioni e limitazioni

Tuttavia, esistono alcune eccezioni e limitazioni a questa regola generale, legate principalmente alla data di acquisto dell’immobile:

  • Acquisti fino al 14 giugno 1990: Per gli immobili acquistati o costruiti fino a questa data, è possibile dedurre le quote di ammortamento maturate a partire dal 1985.
  • Acquisti dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2009: Per un breve periodo, dal 2007 al 2009, è stata introdotta una finestra di opportunità che consentiva ai professionisti di dedurre le quote di ammortamento degli immobili acquistati in quegli anni. Tuttavia, questa possibilità non è stata prorogata.

Leasing finanziario

Per gli immobili acquisiti tramite leasing finanziario, le regole sono diverse: i canoni di leasing sono deducibili interamente, ma in un periodo minimo di 12 anni, a condizione che il contratto sia stato stipulato dal 1° gennaio 2014.

Perché questa complessità?

La normativa in materia di deducibilità degli immobili strumentali è stata oggetto di numerosi interventi legislativi nel corso degli anni, dando luogo a un quadro normativo frammentato e difficile da interpretare.

Cosa significa per i professionisti?

La situazione attuale genera una notevole incertezza per i professionisti, che si trovano a dover far fronte a una disciplina complessa e in continua evoluzione. Per comprendere al meglio la propria situazione e verificare la deducibilità dei costi sostenuti, è consigliabile rivolgersi a un professionista esperto in materia fiscale.

In sintesi:

  • Regola generale: indeducibilità
  • Eccezioni: acquisti prima del 14 giugno 1990 e dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2009
  • Leasing finanziario: deducibilità dei canoni in 12 anni
  • Situazione attuale: complessità e incertezza

Cosa manca nella tua richiesta?

Per fornire un’informazione più precisa e personalizzata, sarebbe utile conoscere:

  • Data di acquisto dell’immobile: questa informazione è fondamentale per determinare se rientra in una delle eccezioni previste dalla normativa.
  • Tipologia di immobile: si tratta di un immobile ad uso esclusivo dell’attività professionale o è utilizzato anche per scopi personali?
  • Modalità di acquisizione: l’immobile è stato acquistato a titolo di proprietà o in leasing?

FONTE: Il Sole 24ORE

CONTATTACI PER UNA CONSULENZA GRATUITA

Condividi questa notizia!