Tax credit Zls cumulabile con Transizione 4.0

5 Settembre 2024

Il contributo può coprire fino al 35% della spesa, con un progetto minimo di 200mila euro, e gli immobili sono ammessi fino al 50% del valore dell’investimento. È inoltre possibile cumulare questo beneficio con la misura Transizione 4.0 (ma non con la 5.0). I beni devono entrare in funzione entro due anni, e vi è il rischio di revoca in caso di uscita dalle Zone Logistiche Semplificate (ZLS) o di spostamento dei macchinari in altre unità produttive nei cinque anni successivi. Queste sono alcune delle specifiche del decreto attuativo per le Zone Economiche Speciali (ZES) nel Centro-Nord.

A ciò si aggiunge quanto anticipato su Il Sole 24 Ore: le imprese devono prima effettuare l’investimento e solo successivamente sapranno a quanto ammonta il contributo. Nel caso delle ZES al Sud, il ministero ha stanziato nuovi fondi per far fronte alla discrepanza tra domanda e risorse disponibili.

L’agevolazione è teoricamente già operativa, poiché le spese sono ammissibili dal 8 maggio scorso.

Imprese interessate

Possono beneficiare dell’agevolazione le imprese che operano o si insediano nelle ZLS, con alcune eccezioni, come quelle attive nei settori siderurgico, carbonifero, della lignite e dei trasporti (fatta eccezione per il magazzinaggio e il supporto ai trasporti). Per determinare il settore di appartenenza, il decreto fa riferimento al codice attività indicato nel modello di comunicazione per il credito d’imposta sugli investimenti nella ZLS, basato sulla tabella Ateco 2024.

Beni immobili

Gli investimenti in beni immobili strumentali possono essere agevolati anche se si tratta di beni già utilizzati per attività economiche. Tuttavia, il valore di terreni e fabbricati non può superare il 50% del valore complessivo dell’investimento agevolato. Non sono agevolabili progetti il cui costo complessivo sia inferiore a 200mila euro.

Contributo massimo del 35%

Per i progetti con costi ammissibili fino a 50 milioni di euro, il contributo massimo è del 15% per le grandi imprese, con un incremento di 10 punti percentuali per le medie imprese e di 20 punti per le piccole imprese. Per progetti con costi superiori a 50 milioni, le stesse intensità di aiuto per le grandi imprese si applicano anche alle PMI.

Modalità d’uso e variazioni

Per accedere al contributo come credito d’imposta, le imprese devono comunicare all’Agenzia delle Entrate, tra il 12 dicembre 2024 e il 30 gennaio 2025, l’ammontare delle spese ammissibili sostenute dall’8 maggio fino al 15 novembre. Durante questo periodo, le imprese possono anche inviare una nuova comunicazione che sostituisce la precedente o rinunciare integralmente al credito d’imposta. Il credito è utilizzabile solo in compensazione, e l’importo non deve eccedere quello fruibile, pena l’annullamento dell’operazione.

Le spese devono essere certificate da un soggetto incaricato della revisione legale dei conti, il quale dovrà verificare la corrispondenza con la documentazione contabile.

Cumulo

Il credito d’imposta può essere cumulato con aiuti de minimis e con altri aiuti di Stato relativi agli stessi costi, purché il cumulo non superi le intensità o gli importi massimi consentiti dalle normative europee. È possibile cumulare il credito anche con altre agevolazioni che non siano aiuti di Stato, come la misura Transizione 4.0, ma non con la Transizione 5.0.

Revoche

Se entro il quinto periodo d’imposta successivo all’entrata in funzione, i beni vengono dismessi, ceduti o destinati a fini estranei all’impresa o a strutture produttive diverse, il credito d’imposta sarà ricalcolato escludendo il costo di tali beni. La revoca del beneficio avviene anche se, per beni acquisiti in locazione finanziaria, non viene esercitato il riscatto. Le imprese devono mantenere la propria attività nella ZLS per almeno cinque anni dopo il completamento dell’investimento, pena la decadenza dai benefici.

FONTE: Il Sole 24ORE

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