Ricerca e sviluppo, tax credit blindati ma ci sarà da correre per il bollino

17 Giugno 2024
La possibilità di ottenere la certificazione degli investimenti in ricerca, sviluppo e innovazione (introdotta dall’articolo 23, comma 2, del Dl 73/2022) rappresenta un’opportunità per le aziende che devono affrontare le incertezze derivanti dalle evoluzioni normative, dalle prassi e dalle sentenze non sempre concordi riguardo alla spettanza del credito d’imposta.

Il nuovo bollino

La certificazione permette di legittimare la richiesta del credito d’imposta, eliminando il rischio di contestazioni future da parte del fisco, il quale – salvo i casi di frode – sarà vincolato dal “bollino” emesso dal soggetto certificatore. In particolare, la certificazione attesterà la qualificazione degli investimenti (già effettuati o da effettuare) come attività ammissibili al credito d’imposta per ricerca, sviluppo e innovazione, secondo quanto previsto dall’articolo 1, commi 200-202, della legge 160/2019 (applicabile dal 2020), e al credito d’imposta per ricerca e sviluppo previsto dall’articolo 3 del Dl 145/2013 (applicabile fino al 2019).

In questo contesto, gli ultimi interventi del Mimit sono stati favorevoli. La pubblicazione dell’Albo dei certificatori con il decreto del 15 maggio e i modelli di certificazione con il decreto direttoriale del 5 giugno scorso hanno completato il set informativo necessario. L’ultimo passo per rendere operativa la piattaforma sarà la pubblicazione delle linee guida, attesa a breve.

La certificazione contabile

La presenza di un soggetto terzo indipendente che attesti la validità degli investimenti secondo i principi definiti dai manuali di Frascati e di Oslo si aggiunge alla procedura di certificazione contabile già prevista (comma 205, legge 160/2019). Questa procedura garantisce non solo il reale sostenimento delle spese ammissibili e la loro corrispondenza alla documentazione contabile predisposta dall’impresa, necessaria per la compensazione del credito in F24, ma rappresenta anche un ulteriore supporto per la corretta quantificazione del credito, anche per le imprese con bilancio certificato.

Il riversamento spontaneo

La possibilità di ottenere la certificazione degli investimenti in R&S è strettamente legata alla facoltà di riversamento spontaneo del credito indebitamente utilizzato, introdotta dall’articolo 5 del Dl 146/2021 e prorogata al 31 ottobre 2024 (articolo 7, commi da 7-bis a 7-quater, del Dl 39/2024). Nonostante l’ultima proroga conceda più tempo alle imprese per valutare le posizioni più complesse riguardo l’ammissibilità delle attività di R&S, le tempistiche restano comunque strette. Entro il 31 ottobre, le imprese dovranno: 1) selezionare il soggetto certificatore, 2) ottenere l’accettazione dell’incarico, 3) predisporre tutta la modulistica richiesta, 4) ottenere la certificazione. Successivamente, il certificatore dovrà trasmettere la certificazione al ministero entro 15 giorni dal rilascio all’impresa, per i controlli necessari.

I contenziosi in essere

Le certificazioni per la qualificazione dei progetti di R&S possono essere richieste solo se le violazioni relative all’utilizzo dei crediti d’imposta non sono già state accertate dal Fisco.

Il prolungarsi delle tempistiche per perfezionare la procedura ha aumentato il numero delle contestazioni da parte dell’Agenzia delle Entrate, che spesso ha contestato l’esistenza di crediti “inesistenti”.

Considerate le persistenti incertezze, che hanno portato all’introduzione della figura dei certificatori iscritti all’albo del Mimit, le imprese possono comunque avvalersi del parere di un esperto, a supporto delle interlocuzioni con gli uffici o per la difesa in sede giudiziale, indipendentemente dal rilascio di una certificazione “ufficiale”.

FONTE: Il Sole 24ORE

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