Qualificazione delle attività di R&S con doppio binario
Le Linee guida del Ministero delle Imprese e Made in Italy per la qualificazione delle attività di ricerca e sviluppo, innovazione, design e ideazione estetica commentano l’attività di ricerca e sviluppo in due sezioni:
- Prima sezione (dal 2020 in poi): Si riferisce alle attività di ricerca e sviluppo disciplinate dall’articolo 1, comma 200, della legge 160/2019.
- Seconda sezione (2015-2019): Si riferisce alle attività disciplinate dall’articolo 3 del Dl 145/2013, per le quali è possibile richiedere la sanatoria entro il 31 ottobre 2024.
Nella prima sezione (dal 2020 in poi), il focus è sui cinque criteri del manuale di Frascati: novità, creatività, incertezza, sistematicità e trasferibilità/riproducibilità. Le Linee guida definiscono ogni criterio e introducono considerazioni specifiche.
Novità:
- Deve essere chiaro lo stato dell’arte di partenza in relazione agli obiettivi del progetto.
- Gli sviluppi tecnologici devono essere chiaramente identificati, indicando il progresso rispetto alla situazione esistente.
- Le innovazioni devono essere sostanziali.
- La presenza di brevetti è utile ma non essenziale.
Per le imprese che operano in settori ad alta velocità di innovazione, è ammissibile al credito d’imposta la ricerca e sviluppo svolta parallelamente e in modo simile da imprese concorrenti, a patto che i risultati non siano già accessibili.
Creatività:
- Devono esserci ostacoli tecnici, scientifici o tecnologici.
- È importante dimostrare come il team ha affrontato e superato questi ostacoli.
- Documentare gli insuccessi e le nuove soluzioni ipotizzate è significativo.
Incertezza:
- Deve essere dimostrata la presenza di incertezze sulla fattibilità tecnica o sull’approccio da seguire.
- L’incertezza può riguardare anche il trasferimento tecnologico e le fasi di pre-industrializzazione e ingegnerizzazione.
Sistematicità:
- Occorre esaminare l’obiettivo del progetto, le fonti di finanziamento, le risorse impiegate, i tempi previsti, le modalità di esecuzione, la documentazione e il monitoraggio, tenendo conto del contesto di riferimento.
Trasferibilità/Riproducibilità:
- Considerato strettamente connesso alla sistematicità, in quanto la pianificazione e la registrazione delle fasi e attività consentono la riproducibilità e trasferibilità dei risultati.
Nella seconda sezione (2015-2019), le Linee guida:
- Confermano che i principi generali e i criteri del manuale di Frascati devono orientare l’attività del certificatore anche per questo periodo, poiché le definizioni normative interne derivano da quelle comunitarie.
- Ritengono applicabili anche per il periodo 2015-2019 i criteri del Dm 20 maggio 2020, introdotti per incentivare le attività di ricerca e sviluppo che superano ostacoli scientifici e tecnologici, anche se la conoscenza non è “nuova” in senso assoluto.
Sono escluse:
- Le attività intraprese per copiare, imitare o decodificare per acquisire conoscenza non nuova.
- Le modifiche ordinarie o periodiche a prodotti, processi o servizi esistenti, poiché tali attività sono routinarie e mancano di creatività, idee originali e incertezza.
FONTE: Il Sole 24ORE