Qualificazione delle attività di R&S con doppio binario

9 Luglio 2024

Le Linee guida del Ministero delle Imprese e Made in Italy per la qualificazione delle attività di ricerca e sviluppo, innovazione, design e ideazione estetica commentano l’attività di ricerca e sviluppo in due sezioni:

  • Prima sezione (dal 2020 in poi): Si riferisce alle attività di ricerca e sviluppo disciplinate dall’articolo 1, comma 200, della legge 160/2019.
  • Seconda sezione (2015-2019): Si riferisce alle attività disciplinate dall’articolo 3 del Dl 145/2013, per le quali è possibile richiedere la sanatoria entro il 31 ottobre 2024.

Nella prima sezione (dal 2020 in poi), il focus è sui cinque criteri del manuale di Frascati: novità, creatività, incertezza, sistematicità e trasferibilità/riproducibilità. Le Linee guida definiscono ogni criterio e introducono considerazioni specifiche.

Novità:

  • Deve essere chiaro lo stato dell’arte di partenza in relazione agli obiettivi del progetto.
  • Gli sviluppi tecnologici devono essere chiaramente identificati, indicando il progresso rispetto alla situazione esistente.
  • Le innovazioni devono essere sostanziali.
  • La presenza di brevetti è utile ma non essenziale.

Per le imprese che operano in settori ad alta velocità di innovazione, è ammissibile al credito d’imposta la ricerca e sviluppo svolta parallelamente e in modo simile da imprese concorrenti, a patto che i risultati non siano già accessibili.

Creatività:

  • Devono esserci ostacoli tecnici, scientifici o tecnologici.
  • È importante dimostrare come il team ha affrontato e superato questi ostacoli.
  • Documentare gli insuccessi e le nuove soluzioni ipotizzate è significativo.

Incertezza:

  • Deve essere dimostrata la presenza di incertezze sulla fattibilità tecnica o sull’approccio da seguire.
  • L’incertezza può riguardare anche il trasferimento tecnologico e le fasi di pre-industrializzazione e ingegnerizzazione.

Sistematicità:

  • Occorre esaminare l’obiettivo del progetto, le fonti di finanziamento, le risorse impiegate, i tempi previsti, le modalità di esecuzione, la documentazione e il monitoraggio, tenendo conto del contesto di riferimento.

Trasferibilità/Riproducibilità:

  • Considerato strettamente connesso alla sistematicità, in quanto la pianificazione e la registrazione delle fasi e attività consentono la riproducibilità e trasferibilità dei risultati.

Nella seconda sezione (2015-2019), le Linee guida:

  • Confermano che i principi generali e i criteri del manuale di Frascati devono orientare l’attività del certificatore anche per questo periodo, poiché le definizioni normative interne derivano da quelle comunitarie.
  • Ritengono applicabili anche per il periodo 2015-2019 i criteri del Dm 20 maggio 2020, introdotti per incentivare le attività di ricerca e sviluppo che superano ostacoli scientifici e tecnologici, anche se la conoscenza non è “nuova” in senso assoluto.

Sono escluse:

  • Le attività intraprese per copiare, imitare o decodificare per acquisire conoscenza non nuova.
  • Le modifiche ordinarie o periodiche a prodotti, processi o servizi esistenti, poiché tali attività sono routinarie e mancano di creatività, idee originali e incertezza.

FONTE: Il Sole 24ORE

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