Il «rispetto ambientale» condizione necessaria nelle gare a finanza Pnrr

13 Marzo 2024

Per gli investimenti finanziati dal Pnrr, il rispetto del principio del Dnsh (Do not significant harm) «non arrecare un danno significativo» all’ambiente è un imperativo categorico e l’impresa che partecipa all’appalto deve allegare all’offerta la relativa prova. Il principio è stato affermato dalla Terza sezione del Tar Puglia che, con la sentenza 263 del 4 marzo, ha respinto il ricorso proposto da un’azienda avverso l’esclusione dalla gara per l’aggiudicazione della fornitura di 99 bus elettrici per la città di Bari «Misura M2C2 – 4.4.1 del Pnrr Rinnovo flotte bus e treni verdi sub investimento Bus» e che nell’offerta tecnica aveva omesso di presentare i documenti sul rispetto dell’indicato principio Dnsh.

L’importo a base d’asta era pari a 59 milioni 400mila euro oltre Iva. Il vincolo derivante dal Dnsh si sostanzia in una valutazione di conformita? degli interventi a tale principio, con riferimento all’elenco delle attivita? ecosostenibili ed è indicato all’articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852, recante la «Tassonomia per la finanza sostenibile», classificazione degli investimenti ritenuti sostenibili. L’articolo 9 individua i sei obiettivi ambientali da preservare, tra i quali la mitigazione dei cambiamenti climatici. Se l’investimento conduce a significative emissioni di gas serra, non rispetta il principio del Dnsh. Analogo mancato rispetto si ha per l’uso sostenibile e la protezione delle risorse idriche e marine se l’attività economica è dannosa per il buono stato dei corpi idrici (superficiali, sotterranei o marini) poiché ne induce il deterioramento qualitativo o la riduzione del potenziale ecologico. Lo stesso per l’obiettivo della transizione verso l’economia circolare, con riferimento alla riduzione e al riciclo dei rifiuti in caso di inefficienze nell’utilizzo di materiali recuperati o riciclati. In questa lista il principio del Dnsh svolge un ruolo fondamentale tanto che il regolamento (Ue) 2021/241 esclude dal finanziamento i progetti se non è rispettato; l’articolo 5, punto 2, stabilisce che «Il dispositivo finanzia unicamente le misure che rispettano il principio non arrecare un danno significativo».

Osserva il Tar Puglia che ciò comporta una verifica specifica per valutare «l’impatto ambientale dell’attività economica che assume rilievo di volta in volta» e di quanto da essa fornito in termini di prodotti e servizi durante il loro ciclo di vita, «in particolare prendendo in considerazione produzione, uso e fine vita di tali prodotti e servizi». L’obbligo, per le imprese partecipanti alla gara era produrre la Scheda tecnica n. 9 – acquisto di veicoli –, che identificava gli elementi di verifica dei vincoli Dnsh, allegando all’offerta tecnica «un documento qualificante, che si configura alla stregua di elemento essenziale della stessa offerta tecnica» in coerenza con le fonti normative europee. Non vi è stata dunque alcuna violazione del principio di tassatività di cui all’articolo 10 del nuovo Codice appalti (Dlgs 36/2023); il documento richiesto era un «elemento essenziale dell’offerta tecnica» e la sua mancata allegazione ha impedito alla stazione appaltante di compiere la doverosa verifica del rispetto del principio Do not significant harm.

FONTE: Il Sole 24ORE

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