Il bonus formazione 4.0 solo con lezioni adeguate

3 Luglio 2024

Numerosi documenti sono necessari per comprovare il presupposto costitutivo del credito d’imposta per la formazione 4.0, previsto dal 2018 al 2022 dall’articolo 1, commi 46-56, della legge 205/2017. In assenza di questi documenti, si rischiano le sanzioni per la compensazione di crediti inesistenti (dal 100% al 200% del credito), come avvenuto nel 2020 per il contribuente oggetto della sentenza 287/2/2024 della Cgt Piemonte.

Questa pronuncia serve da guida su cosa non fare per evitare di perdere l’agevolazione, che è stata molto apprezzata dalle imprese.

Secondo la sentenza, la documentazione fornita dal contribuente presenta «numerose incongruenze» tali da renderla completamente «inidonea» a dimostrare l’esistenza del credito d’imposta. In particolare, sono state contestate le seguenti irregolarità:

  • La presenza di un generico «mandato per la fornitura di consulenza relativa alla formazione del personale dipendente nel settore delle tecnologie previste dal Piano Nazionale Industria Formazione 4.0», che non specifica come si sia sviluppata concretamente la consulenza e prevede un compenso «stranamente commisurato non alla prestazione eseguita, ma a una percentuale sugli effetti fiscali dell’operazione» (30% del credito di imposta formazione 4.0), giudicato «assolutamente anomalo rispetto a una prassi commerciale ordinaria».
  • Il «Piano formativo e relazione illustrativa delle modalità organizzative e dei contenuti dell’attività di formazione», prodotto in giudizio, risulta «privo di data» o ne riporta una «abbondantemente posteriore» rispetto all’asserita tenuta dei corsi.
  • Il contenuto del piano formativo risulta «totalmente generico».
  • L’attestazione dell’attività formativa svolta è sottoscritta in una data precedente rispetto a quella riportata sul piano formativo e si è limitata alla presa d’atto della «regolarità formale della documentazione amministrativa e contabile predisposta» dal datore di lavoro.
  • La mancanza degli obiettivi di elevata professionalità richiesti dalla norma. L’attività si è risolta in insegnamenti informatici di base (word, excel, access e posta elettronica), disponibili gratuitamente online e per cui non è necessaria una frequenza corsistica così intensa come quella riportata nel piano formativo (quasi il 28% delle ore lavorative è stato impiegato nella formazione).
  • La sproporzione delle ore del programma formativo rispetto alle reali esigenze didattiche, data la natura basilare dei corsi.
  • L’effettivo svolgimento dei corsi «Lavoro agile in regime di emergenza», che secondo il datore di lavoro si sarebbero tenuti a gennaio 2020, prima dell’emergenza epidemiologica (iniziata a marzo 2020).
  • L’incompatibilità del numero complessivo delle ore dei corsi con la normale continuazione dell’attività aziendale, che non risulta diminuita in modo significativo.
  • «Gravissime anomalie» nelle firme sui prospetti delle ore dedicate alla formazione, con firme di entrata e uscita dei discenti risultate contraffatte.
  • La totale assenza di documentazione relativa alla verifica concreta delle conoscenze dei discenti e del loro effettivo apprendimento.

Per tutti questi motivi, la sentenza 287/2/2024 della Cgt Piemonte ha stabilito che manca il «presupposto costitutivo» del credito d’imposta Formazione 4.0, applicando la sanzione per la compensazione di crediti inesistenti, che varia dal 100% al 200% del credito stesso, ai sensi dell’articolo 13, comma 5, del Dlgs 471/1997 (nella versione applicabile pre riforma fiscale).

FONTE: Il Sole 24ORE

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