Da rifiuti sanitari a rischio infettivo a urbani: il cambiamento possibile.

19 Marzo 2024

I rifiuti sanitari a rischio infettivo, quando sterilizzati adeguatamente, vengono considerati rifiuti urbani, anche se non destinati all’incenerimento. Inoltre, una volta assimilati ai rifiuti urbani, possono essere conferiti al servizio pubblico di raccolta come rifiuti indifferenziati con il codice Eer 200301. Questo è quanto riportato nella risposta n. 43348 del Ministero dell’Ambiente datata 6 marzo, in seguito a due quesiti posti dalla Regione Toscana.

Il primo quesito della Regione riguardava la modifica apportata dall’articolo 30-bis del Dl 23/2020 al sistema di smaltimento dei rifiuti sanitari a rischio infettivo, normato dal Dpr 254/2003. Il Ministero ha spiegato che durante la pandemia da Covid-19, tali rifiuti sterilizzati secondo le regole del decreto sono stati considerati rifiuti urbani, indipendentemente dalla destinazione finale, fino a trenta giorni dopo la fine dello stato di emergenza, come stabilito dallo stesso decreto. Successivamente, questa limitazione temporale è stata eliminata dall’articolo 63-bis del Dl 76/2020, trasformando così una semplificazione temporanea in una misura permanente. Pertanto, i rifiuti sanitari a rischio infettivo sterilizzati secondo il Dpr 254/2003 sono ora considerati rifiuti urbani senza restrizioni sulle modalità di smaltimento successivo.

Nel secondo quesito, la Regione Toscana ha chiesto delucidazioni sulla classificazione dei rifiuti sanitari a rischio infettivo sterilizzati. Il Ministero ha risposto che, in conformità con l’articolo 9, comma 1, del Dpr 254/2003, questi rifiuti, una volta assimilati ai rifiuti urbani, possono essere conferiti al servizio pubblico di raccolta come rifiuti indifferenziati utilizzando specifici imballaggi monouso contrassegnati con l’indicazione “Rifiuti sanitari sterilizzati”, cui va aggiunta la data della sterilizzazione.

FONTE: Il Sole 24ORE

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