Costi di Smantellamento: Un Aggiornamento nei Bilanci con Incremento dei Cespiti
L’Organismo Italiano di Contabilità ha ratificato gli emendamenti ai principi contabili nazionali, consultabili fino all’8 novembre dello scorso anno. Questi cambiamenti comprendono due tipologie di modifiche: alcune, come precisato dall’Organismo, sono di natura redazionale e non sostanziale, mentre altre due sono sostanziali.
La prima modifica sostanziale riguarda i fondi di smantellamento e/o ripristino, iscritti in bilancio da imprese che operano nel settore dello smaltimento dei rifiuti tramite gestione di discariche. Questa modifica coinvolge i principi OIC 16, relativi alle immobilizzazioni materiali, e OIC 31, relativi a fondi rischi e oneri. Attualmente, le disposizioni contabili consentono due approcci:
- L’iscrizione immediata di un fondo oneri pari all’intera passività da sostenere in futuro (OIC 31), che segnala nel passivo l’intero costo futuro di smantellamento.
- L’iscrizione graduale del fondo (paragrafo 62 dell’OIC 16) con una tecnica contabile che privilegia l’informazione relativa alla ripartizione del costo futuro nei vari esercizi.
Per garantire entrambe le informazioni, il nuovo modello contabile prevede l’incremento del costo del bene con contropartita il fondo. Così, l’informazione sulla ripartizione del costo di smantellamento nel tempo è garantita dagli ammortamenti del bene, mentre nel passivo dello stato patrimoniale è esposta la passività costituita dal fondo.
Per quanto riguarda il secondo emendamento, riguardante l’OIC 25, relativo alle imposte, si specifica che le disposizioni del secondo pilastro, incluse le relative eventuali imposte minime nazionali, non rilevano ai fini della fiscalità differita.
Sono state apportate anche modifiche formali, conseguenti al nuovo principio OIC 34 relativo ai ricavi, che hanno comportato la modifica di alcuni paragrafi dei principi OIC 12, OIC 15 e OIC 19. Queste modifiche ribadiscono la nettezza degli sconti che si rilevano al momento della contabilizzazione del ricavo, mentre gli sconti finanziari si iscrivono nell’area finanziaria del conto economico.
Infine, è stato pubblicato l’aggiornamento del Documento Interpretativo 11, riguardante la possibilità di non svalutare i titoli non immobilizzati, prevista per l’esercizio 2023 dal decreto ministeriale del 14 settembre 2023.
FONTE: Il Sole 24ORE