Zes unica, passaggio morbido di funzioni alla Struttura di missione

25 Aprile 2024

Nel definitivo Decreto Legislativo del 19/2024 si reintroduce la Zona Economica Speciale (Zes) unica, regolamentata dalla Legge 162/2023. In particolare, nel comma 16 dell’articolo 12 si stabilisce che i procedimenti amministrativi, soggetti ad autorizzazione unica da parte dei precedenti commissari straordinari e non ancora conclusi al 1° marzo 2024, siano sospesi fino al 31 marzo dello stesso anno. Questa misura mira a garantire un corretto trasferimento delle funzioni dei commissari straordinari, terminati il 1° gennaio, alla nuova Struttura di missione Zes. Tale proroga mira anche a permettere alla Struttura di missione di monitorare adeguatamente i procedimenti amministrativi ancora in corso.

La Zes unica comprende l’intero territorio delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna. La gestione di questa vasta area è affidata a una cabina di regia presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. A questa si affianca una Struttura di missione per la Zes, la cui funzione è supportare l’indirizzo e il coordinamento dell’azione strategica del governo, nonché predisporre e aggiornare il Piano strategico Zes e le attività di prevenzione contro la criminalità organizzata.

Attualmente, c’è un grande interesse per il pieno operare della Zes unica; in teoria, le normative dovrebbero semplificare notevolmente il processo di ottenimento dell’autorizzazione unica per avviare attività produttive e offrire un credito d’imposta sugli investimenti produttivi fino al 2026, nel limite massimo stabilito dalla Carta degli aiuti a finalità regionali 2022-2027. Si prevede che l’incentivo coprirà gli investimenti complessivamente realizzati nell’area fino a 1,8 miliardi di euro per il 2024. Il 1° marzo 2024 è stato istituito lo sportello Sud Zes e la Struttura di missione Zes ha fornito ai Comuni compresi nella Zes Unica indicazioni operative sulle iniziative ammissibili al regime semplificato dell’autorizzazione unica. Tuttavia, ad oggi, non si ha ancora notizia del decreto che il ministro per gli Affari Europei, il Sud, le politiche di coesione e il Pnrr, insieme al ministro dell’Economia e delle Finanze, devono emanare per definire le modalità di accesso al credito d’imposta e i relativi controlli, al fine di garantire il rispetto del limite di spesa.

Le imprese interessate sono principalmente preoccupate per il riferimento nel comma 4 dell’articolo 16 del Dl 162/2023. Questo sembra limitare il credito d’imposta alla quota del costo complessivo dei beni acquistati o, in caso di investimenti immobiliari, realizzati tra il 1° gennaio 2024 e il 15 novembre 2024, pur restando fermo il limite complessivo di spesa di 1,8 milioni di euro. Considerando che un recente provvedimento (Dl 39/2024) ha già sospeso l’utilizzo dei crediti d’imposta per gli investimenti in beni strumentali effettuati secondo la legge 178/2020 per la transizione 4.0 nel 2023, le imprese sono prudenti nell’effettuare nuovi investimenti, poiché non hanno garanzie sulla possibilità di beneficiare di un credito sugli acquisti.

FONTE: Il Sole 24ORE

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