Transizione 5.0, da chiarire la partenza dal 1° gennaio

15 Marzo 2024

La Transizione 5.0, con la prospettiva di riabilitare gli investimenti a partire dal 1° gennaio 2024, offre alle imprese nuove e esistenti che si avventurano in settori alternativi la possibilità di calcolare i risparmi energetici attraverso uno scenario controfattuale.

La struttura produttiva per definire i consumi e il metodo di calcolo del risparmio energetico possono essere già delineati, insieme alle spese ammissibili per la formazione professionale.

In attesa del decreto attuativo e della conversione in legge del Dl 19/2024, le imprese possono trovare indicazioni utili nelle schede di lettura del dossier al Senato o in normative simili. Il dossier fornisce dettagli sui costi ammissibili per la formazione e cita la relazione del Governo sullo stato di attuazione del Pnrr.

La retroattività della norma al 1° gennaio 2024 sembra essere confermata dalla relazione governativa sullo stato di attuazione del Pnrr. Il decreto, entrato in vigore il 2 marzo, richiede chiarezza sull’efficacia retroattiva della Transizione 5.0.

Il Dl 19/2024 specifica che i documenti relativi agli investimenti agevolati devono fare riferimento alla Transizione 5.0. Le imprese che hanno avviato investimenti prima della pubblicazione del decreto potrebbero necessitare di deroga o indicazioni per adeguarsi.Il credito è destinato alle imprese che realizzano progetti d’innovazione per ridurre i consumi energetici nelle strutture produttive italiane.

La definizione di “struttura produttiva” è cruciale per determinare l’agevolazione e potrebbe richiedere chiarimenti ulteriori.

L’importo del credito varia in base alla riduzione dei consumi energetici ottenuta dall’impresa, con tre livelli crescenti di intensità d’aiuto. Il decreto non specifica dettagli sulla struttura produttiva o sui processi interessati dagli investimenti, ma le Faq nel bando di accesso al Fondo transizione industriale possono fornire ulteriori chiarimenti su questo punto.

FONTE: Il Sole 24ORE

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