Transazione fiscale preclusa per chi ha commesso frodi

4 Giugno 2024

L’estensione e le nuove regole per la transazione fiscale e contributiva in ambito di crisi d’impresa rappresentano uno dei capitoli più rilevanti del correttivo del Dlgs 14/19, che tuttavia non è incluso nell’ordine del giorno del Consiglio dei ministri di oggi.

In merito alla transazione, i ministeri dell’Economia e della Giustizia stanno continuando a perfezionare e coordinare le disposizioni insieme all’amministrazione finanziaria e all’Inps.

Il fulcro della riforma è la possibilità per l’impresa debitrice di stipulare un accordo con le agenzie fiscali e gli enti previdenziali e assicurativi anche in contesti attualmente esclusi, come la composizione negoziata e il piano di ristrutturazione soggetto a omologazione (Pro). Inoltre, viene introdotta la transazione fiscale di gruppo.

Tuttavia, nell’ambito dell’accordo di ristrutturazione (articolo 57 del Codice), la possibilità di omologazione forzosa della transazione, ossia l’omologazione disposta dal tribunale nonostante la mancata adesione del Fisco e degli enti previdenziali, è ulteriormente limitata. Il Dl 69/2023 ha stabilito che l’omologazione forzosa è condizionata a un soddisfacimento minimo del debito tributario e contributivo, variabile dal 30 al 40% degli importi, a seconda dell’adesione alla ristrutturazione da parte dei creditori diversi da quelli pubblici.

Ora si aggiungono ulteriori restrizioni. Dovrebbero essere escluse dall’omologazione forzosa le imprese che per almeno cinque anni hanno omesso sistematicamente di versare imposte e contributi, reperendo così le risorse necessarie per pagare altri creditori come banche e fornitori, con la speranza di ottenere una riduzione dei debiti tributari e contributivi semplicemente presentando una proposta di transazione che, considerata la situazione patrimoniale deteriorata, risulti conveniente per tali creditori rispetto alla liquidazione giudiziale.

Si intende anche limitare il cram down quando il debito tributario o previdenziale deriva, per almeno un terzo del totale, dall’accertamento di violazioni commesse con documentazione falsa o operazioni inesistenti, tramite artifici, raggiri, condotte simulatorie o fraudolente.

È inoltre prevista l’esclusione dell’omologazione forzosa se, nei cinque anni precedenti la proposta di transazione, il debitore ha concluso una transazione su debiti della stessa natura, risolta per inadempimento. Per evitare elusioni di questa regola, l’esclusione si applica anche quando il proponente ha proseguito, tramite fusione o scissione, cessione, conferimento o affitto di azienda, l’attività precedentemente svolta da un soggetto che nei cinque anni precedenti ha concluso una transazione risolta per inadempimento.

Dovrebbero restare esclusi dalla transazione fiscale i tributi di cui sono titolari i Comuni, le province e le regioni, che attualmente possono essere ridotti tramite un accordo di ristrutturazione ex articolo 57, ma non tramite la transazione fiscale. L’omologazione forzosa non può essere disposta dal tribunale, anche se la proposta è conveniente per i creditori. L’inclusione nella transazione è però rinviata al decreto attuativo della legge delega di riforma fiscale.

FONTE: Il Sole 24ORE

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