Sentenze Giudiziarie: Limiti Temporali dei Recuperi Fiscali sulla Ricerca e Sviluppo Ratificati dai Giudici

25 Marzo 2024

La giurisprudenza di merito ha recentemente respinto, in tre distinti casi, le contestazioni avanzate dall’amministrazione finanziaria, confermando un consolidato orientamento riguardante i crediti d’imposta per la ricerca e lo sviluppo. In particolare, si fa riferimento alle decisioni della Corte dei conti della Campania n. 6212/7/2023 (presidente e relatore Tarallo), della Corte dei conti della Lombardia n. 164/25/2024 (presidente Colavolpe e relatore Ferrero) e della Corte dei conti di Sondrio n. 7/2/2024 (presidente La Salvia e relatore Lamberti).

Nella prima sentenza considerata, la Corte dei conti campana ha respinto l’appello dell’amministrazione finanziaria, ribadendo quanto già affermato in precedenza su una questione simile (con la sentenza n. 3780/2023), richiamando numerosi precedenti favorevoli al contribuente.

La Corte si è pronunciata su due punti principali:

  1. Ha osservato che l’articolo 8, comma 2 del decreto ministeriale del 27 maggio 2015 prevede solo la possibilità per l’Agenzia delle Entrate di chiedere al ministero competente un parere su valutazioni di natura tecnica.
  2. Ha stabilito che, nel caso specifico, l’Agenzia avrebbe dovuto esercitare questa facoltà a causa della complessità delle questioni tecniche coinvolte.

Secondo i giudici campani, l’ufficio non dispone delle conoscenze tecniche necessarie per valutare adeguatamente se le attività di ricerca e sviluppo soddisfino i requisiti normativi per ottenere il credito d’imposta. Inoltre, senza un parere tecnico, le ragioni espresse nell’atto di recupero sono considerate insufficienti per giustificare la richiesta fiscale. Inoltre, la parte aveva depositato due perizie giurate a supporto della sua difesa, non confutate dall’Agenzia delle Entrate dal punto di vista tecnico.

Nella seconda sentenza considerata, la Corte dei conti della Lombardia ha respinto l’appello dell’amministrazione, dichiarando decaduto il potere di accertamento dell’Agenzia poiché l’atto di recupero del credito d’imposta per la ricerca e lo sviluppo è stato emesso oltre i termini previsti dalla legge.

I giudici lombardi hanno sottolineato che le circolari ministeriali non hanno valore di fonte di diritto e non possono imporre al contribuente obblighi non previsti dalla legge né revocare agevolazioni fiscali non contemplate dalle normative.

Il punto controverso riguardava il credito d’imposta per la ricerca e sviluppo maturato nel 2008 e utilizzato nel 2011 dal contribuente.

FONTE: Il Sole 24ORE

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