Scenario controfattuale per calcolare i risparmi sui consumi energetici

15 Marzo 2024

Il decreto legge Pnrr (Dl 19/24) stabilisce il metodo per calcolare i consumi energetici e i risparmi correlati. Questo calcolo confronta i consumi energetici registrati nell’anno precedente all’avvio degli investimenti, al netto delle variazioni dei volumi produttivi e delle condizioni esterne che influenzano il consumo energetico, con quelli successivi alla realizzazione degli investimenti.

Questa disposizione esclude sia le nuove imprese sia le imprese esistenti che intendono realizzare investimenti non legati ai processi già in azienda, facendo riferimento all’anno precedente. Per le imprese di nuova costituzione, il risparmio energetico conseguito viene calcolato rispetto ai consumi energetici medi annui in un “scenario controfattuale”, definito secondo criteri stabiliti dal decreto attuativo.

Per definire lo scenario controfattuale, può essere utile il decreto del ministero delle Imprese e del Made in Italy del 30 agosto 2023. Questo scenario confronta i costi del programma di investimento proposto con quelli di uno scenario che tiene conto degli investimenti che verrebbero effettuati in assenza di aiuto. Tali investimenti devono rispettare norme europee vigenti e essere credibili secondo i requisiti legali, le condizioni di mercato e gli incentivi generati dal Sistema per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra (Ets) dell’Unione Europea.

Per calcolare il risparmio energetico, si fa riferimento al decreto Mimit del 30 agosto 2023, che stabilisce che il risparmio energetico è espresso in tonnellate equivalenti di petrolio (Tep). Questo può essere determinato misurando o stimando il consumo nell’anno precedente e dopo l’implementazione delle misure di miglioramento dell’efficienza energetica previste dal programma di investimenti, considerando anche le condizioni esterne normalizzate che influenzano il consumo energetico.

Il dossier specifica anche le spese ammissibili per la formazione, che possono rappresentare fino al 10% della spesa fino a 300.000 euro. Sono considerabili le spese relative ai formatori, ai partecipanti direttamente coinvolti nel progetto di formazione, come i costi di viaggio, acquisto di materiali e forniture specifiche, e l’ammortamento di strumenti e attrezzature usati esclusivamente per la formazione. Le spese di alloggio sono escluse, tranne quelle minime per i partecipanti con disabilità. Le spese di consulenza legate al progetto di formazione e le spese di personale dei partecipanti sono ammissibili, così come le spese generali indirette sostenute durante le ore di formazione.

FONTE: Il Sole 24ORE

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