Plusvalenza dalla Vendita di Immobilizzazioni Riclassificate nel Circolante

19 Marzo 2024

La trasformazione delle immobilizzazioni destinate alla vendita in attività circolanti non modifica la loro classificazione iniziale.

Secondo il principio contabile OIC 16, relativo alle immobilizzazioni materiali, quando le immobilizzazioni sono destinate alla vendita, vengono riclassificate come attività circolanti, in una voce specifica preceduta da un numero romano (separata dalle rimanenze), e l’ammortamento viene interrotto. In questo caso si applica l’articolo 2423-ter comma 3 del Codice civile, che richiede l’aggiunta di ulteriori voci se il loro contenuto non è incluso in nessuna delle voci previste dagli articoli 2424 e 2425 relativi, rispettivamente, allo stato patrimoniale e al conto economico. La valutazione avviene al minore tra il valore netto contabile e il valore di realizzazione deducibile dall’andamento del mercato, come stabilito dall’articolo 2426 n. 9 per le rimanenze iscritte nell’attivo circolante. Queste regole si applicano anche ai beni obsoleti e, in generale, a tutti quelli che non saranno più utilizzati o utilizzabili nel ciclo produttivo in modo permanente, che vengono valutati al minore tra il valore netto contabile e il valore recuperabile, con interruzione dell’ammortamento.

Un quesito comune in queste situazioni riguarda gli effetti della riclassificazione sulla successiva cessione, in particolare la classificazione del ricavo come plusvalenza o come ricavo. È importante precisare che la riclassificazione delle immobilizzazioni destinate alla vendita non modifica la loro classificazione iniziale, poiché serve solo a evidenziare che dalla cessione si genereranno disponibilità liquide.

Di conseguenza, il ricavo derivante dalla vendita dell’immobilizzazione deve essere classificato come plusvalenza, indipendentemente dal fatto che il bene, al momento della vendita, sia iscritto nella voce dell’attivo circolante come previsto dal principio contabile OIC 16. In sostanza, l’immobilizzazione riclassificata nell’attivo circolante continua a essere considerata un’immobilizzazione a tutti gli effetti e, pertanto, al momento della cessione si applicano le regole stabilite dall’OIC 16 per le alienazioni, che prevedono l’iscrizione del ricavo nel conto economico come plusvalenza (voce A.5) o come minusvalenza (voce B.14).

Queste considerazioni sono valide anche dal punto di vista fiscale in virtù del principio di derivazione, poiché si tratta di un criterio di classificazione. Di conseguenza, la tassazione della plusvalenza avviene in cinque esercizi, se ricorrono i requisiti previsti dall’articolo 86 del TUIR.

Va considerato che la riclassificazione delle immobilizzazioni destinate alla vendita in attività circolanti facilita l’analisi finanziaria del bilancio, ad esempio per quanto riguarda il grado di copertura delle immobilizzazioni con i mezzi propri. Infine, dal punto di vista fiscale, è opportuno mantenere l’immobilizzazione iscritta nel registro dei beni ammortizzabili fino alla cessione.

FONTE: Il Sole 24ORE

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