Nuova causa di non punibilità per i crediti R&S contestati

2 Aprile 2024

Il governo propone una revisione del sistema sanzionatorio tributario con un nuovo schema di decreto legislativo, cercando di affrontare la questione controversa dei crediti d’imposta per la ricerca e lo sviluppo. Questa iniziativa delinea nuovamente la distinzione tra crediti “inesistenti” e “non spettanti”, cercando di chiarire una situazione che non è stata risolta neanche dalla sentenza 34419/2023 della Cassazione a Sezioni Unite. Introduce anche un’ulteriore possibilità di protezione penale nell’articolo 10-quater del Dlgs 74/2000 (articolo 1 del decreto di riforma).

Negli ultimi anni si è verificato un crescente contenzioso tra le imprese e l’Agenzia delle Entrate riguardo ai crediti d’imposta per gli investimenti in R&S (articolo 3 del Dl 145/2013). Spesso l’Agenzia ha contestato la validità di tali crediti, anche senza il parere tecnico del Ministero dello Sviluppo Economico, sostenendo che i progetti non soddisfano i criteri di “novità” secondo il manuale Ocse di Frascati, arrivando persino a definire “inesistenti” i crediti utilizzati in assenza di questo requisito.

Oltre al recupero del credito e degli interessi, ci sono state sanzioni amministrative fino al 100% e pesanti implicazioni penali, inclusi danni reputazionali e restrizioni alla partecipazione agli appalti pubblici.

Per affrontare questa situazione sono stati introdotti diversi strumenti:

  • il riversamento spontaneo, che agisce anche come causa speciale di non punibilità (articolo 5 del Dl 146/2021);
  • un’altra causa speciale di non punibilità per i reati tributari, inclusi quelli di indebita compensazione, grazie alle varie forme di tregua fiscale stabilite dalla legge 197/2022 (articolo 23 del Dl 34/2023);
  • la possibilità di ottenere una certificazione di qualità per i crediti R&S tramite il processo di ruling presso il Mise (articolo 23 del Dl 73/20022 e Dpcm del 15 settembre 2023, ancora in corso).

L’ultimo tentativo di risolvere il contenzioso, almeno dal punto di vista penale, avviene con l’articolo 1 dello schema di Dlgs, che introduce un’altra causa speciale di non punibilità per il reato di indebita compensazione di crediti non spettanti dovuta a “incertezza normativa obiettiva” derivante dalla natura tecnica delle valutazioni o da particolari qualità che giustificano il credito (con modifiche agli articoli 1 e 10-quater del Dlgs 74/2000).

Questa nuova disposizione non si applica solo ai crediti R&S, ma può estendersi anche ad altri tipi di crediti, come quelli per la formazione 4.0. Inoltre, rappresenta una specifica estensione della causa speciale di non punibilità per le “violazioni dipendenti dall’interpretazione delle norme tributarie” prevista dall’articolo 15 del Dlgs 74/2000.

Questo nuovo strumento, grazie al principio del favor rei, avrà effetto retroattivo, disincentivando la responsabilità penale degli amministratori che hanno investito in buona fede in R&S, anche nel passato.

FONTE: Il Sole 24ORE

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