Industria 4.0, per i beni materiali la prenotazione è irrilevante

6 Maggio 2024

Il “bonus 4.0” ha portato a una semplificazione nel modulo RU140, che ora richiede solamente l’indicazione dei beni immateriali specificati nell’Allegato B della legge 178/2020. È da notare che la “prenotazione” dei beni materiali 4.0 prima del 31 dicembre dell’anno precedente, senza alcuna modifica dell’aliquota agevolativa, non ha più rilevanza.

Per quanto riguarda i beni “Allegato A” prenotati nel 2023 ma consegnati nel 2024, si suggerisce di inserirli nella dichiarazione dei redditi dell’anno successivo, ovvero nel 2025.

Per gli investimenti “industria 4.0” inclusi nell’Allegato A, effettuati nell’anno senza prenotazione precedente, è necessario compilare il modulo RU130, indicando il valore corrispondente nelle caselle appropriate (4A, 4B e 4C) e seguendo la suddivisione per tipologia di gruppo introdotta lo scorso anno.

La casella “interconnessione” nel modulo RU130 continua ad essere presente e deve essere compilata secondo le indicazioni della Faq delle Entrate, se il bene acquistato non è ancora stato interconnesso per motivi tecnici.

È possibile che, nel frattempo, sia stato usufruito del bonus ordinario per gli acquisti effettuati nel 2023, con le istruzioni relative alla compilazione del modello F24 fornite dalla Faq delle Entrate. Inoltre, se un’impresa è consapevole che un bene acquistato non verrà mai interconnesso, l’importo residuo del credito d’imposta da indicare nel modulo RU12 deve essere ridotto di conseguenza, facendo attenzione a barrare la casella 1 per ulteriori istruzioni.

È importante notare che, secondo l’articolo 13 del Dlgs 1/2024, la mancata indicazione dei crediti d’imposta derivanti da agevolazioni non comporta più la decadenza dal beneficio, a condizione che siano spettanti. Tuttavia, è essenziale rispettare gli obblighi di registrazione degli aiuti di stato.

Per quanto riguarda il blocco alle compensazioni, questo non influisce sulla compilazione del modello Redditi 2024. Le compensazioni successive devono essere riportate nella dichiarazione successiva, seguendo le istruzioni fornite.

FONTE: Il Sole 24ORE

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