Crediti R&S, ora c’è più tempo per il riversamento senza sanzioni

24 Maggio 2024

Il termine per avvalersi del riversamento senza sanzioni dei crediti di imposta per ricerca e sviluppo, come disposto dal Dl 146/2021, è stato posticipato al 30 ottobre.

L’articolo 7, comma 7-bis del Dl 39/2024, convertito in legge ieri, stabilisce questa nuova scadenza (si veda il box a destra). Rimane invariato il termine del 16 dicembre per il pagamento dell’importo riversato (o della prima di tre rate), mentre è prorogato al 30 settembre il termine per revocare un riversamento già comunicato.

In attesa che il nuovo sistema di certificazioni “blocca accertamenti” previsto per i crediti R&S dal Dl 73/2022 diventi operativo, il legislatore ha concesso un’ulteriore proroga per la sanatoria del Dl 146/2021 relativa ai crediti compensati entro il 21 ottobre 2021.

Il termine per trasmettere all’Agenzia delle Entrate la comunicazione di riversamento senza sanzioni e interessi è stato spostato dal 30 luglio al 30 ottobre di quest’anno, mentre restano invariate le scadenze per il pagamento (già prorogate in precedenza). L’importo dovrà essere riversato in unica soluzione entro il 16 dicembre 2024, oppure in tre rate annuali di uguale importo, con la prima rata entro tale data e le successive due soggette a interessi calcolati al tasso legale.

Il riversamento è riservato ai soggetti che hanno realmente svolto, sostenendo le relative spese, attività non dotate, in tutto o in parte, dei requisiti qualitativi della ricerca e sviluppo ammissibile al credito d’imposta. La sanatoria non è applicabile ai crediti il cui utilizzo in compensazione è stato oggetto di un atto di recupero divenuto definitivo entro il 22 ottobre 2021.

Nel caso di atti impositivi o di Pvc notificati entro il 22 ottobre 2021, ma non ancora definitivi a tale data, il riversamento è consentito solo se riguarda l’intero importo contestato e senza rateizzazione. Il riversamento esclude, oltre alle contestazioni tributarie, la punibilità dei reati previsti dall’articolo 10-quater del Dlgs 74/2000.

La legge di conversione del Dl 39/2024 proroga inoltre dal 30 giugno al 30 settembre 2024 il termine per comunicare al Fisco la revoca di una precedente istanza di riversamento per coloro che non hanno ancora effettuato il pagamento (articolo 5 del Dl 145/2023).

L’estensione del periodo per effettuare, alternativamente, il riversamento o la revoca di un precedente riversamento, dovrebbe consentire alle imprese di far verificare la sussistenza dei requisiti qualitativi delle attività di R&S per le quali hanno utilizzato il credito d’imposta da parte dei nuovi certificatori iscritti all’Albo istituito presso il ministero delle Imprese e del Made in Italy (articolo 23 del Dl 73/2022 e Dpcm 15 settembre 2023). La certificazione, una volta completato il percorso di controllo ministeriale, ha effetti vincolanti nei confronti del fisco, salvo in presenza, all’avvio del procedimento, di un verbale di constatazione che contesti i crediti.

Per avviare il procedimento, le imprese e i periti sono in attesa delle linee guida e del modello di certificazione, la cui pubblicazione è prevista entro fine mese.

I contribuenti che hanno già ricevuto un processo verbale con rilievi riguardanti i crediti d’imposta (e che non possono quindi avvalersi del procedimento) potranno comunque richiedere agli esperti abilitati una valutazione sulla qualità delle attività svolte (certificazione “pro forma”), che sarà di aiuto nella decisione se aderire al riversamento o avviare un contenzioso con il Fisco.

FONTE: Il Sole 24ORE

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