Bonus ricerca omesso nel quadro RU: controlli senza il termine di 8 anni

29 Aprile 2024

La Corte di Giustizia Tributaria di Brescia ha ribadito i principi relativi alla qualificazione del credito compensato come inesistente. Questa qualificazione non può derivare dalla semplice omissione di esposizione del credito nella dichiarazione, ma solo da condotte fraudolente e non verificabili tramite controlli formali. Tali principi sono stati confermati nella sentenza n.125/1/2024 della Corte, con il presidente Marchetti e il relatore Bonamartini.

In un caso specifico, l’Agenzia delle Entrate, con un atto di recupero notificato nel 2021, ha cercato di recuperare un credito d’imposta per ricerca e sviluppo relativo agli anni 2008-2011, affermando che il credito era inesistente in quanto non era stato dichiarato nel quadro RU della dichiarazione. La società ha impugnato l’atto sostenendo che i crediti erano effettivamente spettanti e che l’atto era stato emesso oltre il termine ordinario di accertamento. L’Agenzia ha sostenuto l’inesistenza del credito, basandosi sul fatto che sarebbe dovuto essere indicato nella dichiarazione per evitare la decadenza, come previsto dalla legge.

La Corte di Giustizia Tributaria di Brescia ha osservato che, secondo le Sezioni Unite, un credito è considerato inesistente solo se risponde a due requisiti: è il risultato di una rappresentazione artificiosa o è privo dei requisiti necessari, e questa inesistenza non è riscontrabile attraverso i normali controlli fiscali. Inoltre, quando l’inesistenza è rilevabile tramite controlli formali o automatizzati, si tratta di crediti non spettanti e si applicano i termini ordinari di accertamento.

Nel caso specifico, l’atto di recupero è stato emesso dopo che la compensazione del credito era avvenuta nel 2012. La Corte ha concluso che l’inesistenza del credito non può essere derivata dalla mancata indicazione nella dichiarazione, poiché questo sarebbe incompatibile con l’idea di un credito non veritiero. Pertanto, il credito deve essere considerato non spettante e l’atto di recupero annullato.

Questa sentenza, basandosi sui principi delle Sezioni Unite, stabilisce che il termine di otto anni per gli accertamenti e la sanzione tributaria più grave possono essere applicati solo in presenza di comportamenti fraudolenti, non rilevabili tramite controlli formali.

Va notato che la classificazione dei crediti come inesistenti o non spettanti sarà soggetta a revisione con il decreto delegato sulle sanzioni, attualmente in attesa del parere delle commissioni Finanze e Giustizia del Senato.

FONTE: Il Sole 24ORE

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