Bocciati gli accertamenti del Fisco basati su semplici presunzioni

13 Maggio 2024

Stop alle Presunzioni del Fisco: I Giudici Tributari Annullano gli Accertamenti Basati su Semplici Presunzioni

I giudici tributari stanno annullando gli accertamenti dell’Agenzia delle Entrate emessi sulla base di semplici presunzioni. La recente evoluzione giurisprudenziale è chiara e consolidata nel bocciare tali accertamenti se privi di prove concrete dell’evasione presunta. Di conseguenza, molti degli accertamenti emessi negli ultimi anni, basati su presunzioni senza sufficienti prove, rischiano di essere annullati, mancando di dimostrare in modo preciso e circostanziato le ragioni oggettive delle pretese fiscali e delle relative sanzioni.

L’Onere della Prova

Per evitare contenziosi inutili, gli uffici devono considerare le novità introdotte dall’articolo 6 della legge di riforma della giustizia tributaria del 31 agosto 2022, n. 130, che ha aggiunto il comma 5-bis all’articolo 7 del Dlgs 546/1992. Questa norma, riconosciuta come ius superveniens (diritto sopravvenuto), è in vigore dal 16 settembre 2022 e applicabile anche ai procedimenti in corso. Essa pone l’onere della prova a carico del Fisco, impedendogli di trasferire questa incombenza sul contribuente.

È chiaro che spetta all’ufficio provare i fatti costitutivi della pretesa fiscale. L’articolo 2697 del Codice civile stabilisce che “chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento.”

La Prova dell’Evasione

Un esempio illuminante del nuovo corso nella ripartizione dell’onere della prova è la sentenza 3856 del 23 novembre 2022 della Corte di giustizia tributaria di primo grado di Siracusa, sezione 5. Questa sentenza, allineandosi con la riforma, ha ribaltato la concezione secondo cui spetterebbe al contribuente provare la mancata percezione del maggior reddito.

Secondo la Corte di Siracusa, la nuova norma introduce una regola speciale del diritto tributario per risolvere le questioni sull’onere probatorio, stabilendo che è l’ufficio a dover provare le contestazioni relative a tutte le tipologie di violazione.

Nello stesso ambito, la sentenza 293/01/2022 della Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Emilia afferma che l’amministrazione finanziaria deve dimostrare in modo dettagliato e puntuale la propria pretesa, indicando le ragioni oggettive (non presunzioni) su cui si basa la maggiore base imponibile. In assenza di tale dimostrazione specifica, l’atto impositivo deve essere annullato per violazione della norma citata.

Inoltre, la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione staccata di Messina, n. 9214/2023, depositata il 15 novembre 2023, annulla un atto impositivo e rigetta l’appello dell’ufficio per mancanza di elementi probatori a supporto dei fatti affermati. I giudici affermano che “la prova pretesa dal riformato processo tributario, introdotto dall’articolo 6 della legge 130/2022, esige che il Giudice valuti le prove agli atti, comprese quelle offerte dagli uffici in corso di giudizio, purché riguardino i fatti dedotti, e annulli l’atto impositivo se la prova della sua fondatezza manca o è contraddittoria o insufficiente a dimostrare le ragioni oggettive su cui si fonda la pretesa e l’irrogazione delle sanzioni.”

FONTE: Il Sole 24ORE

CONTATTACI PER UNA CONSULENZA GRATUITA

Condividi questa notizia!