Benefici non bloccati dalle violazioni formali

21 Maggio 2024

Le violazioni formali non comporteranno la perdita del diritto alle agevolazioni normative e contributive. Durante il Festival del lavoro, tenutosi a Firenze dal 16 al 18 maggio, Paolo Pennesi, direttore dell’Ispettorato nazionale del lavoro (INL), e Fabrizio Nativi, direttore dell’ITL La Spezia-Prato-Pistoia, hanno anticipato alcuni contenuti della prossima circolare dell’INL che fornirà indicazioni interpretative e applicative sulle novità introdotte dal decreto legge 19/2024.

L’articolo 29, comma 1, lettera a) del DL modifica l’articolo 1, comma 1175, della legge 296/2007, stabilendo che il datore di lavoro deve rispettare anche le condizioni di lavoro e di salute e sicurezza. Luca De Compadri, vicepresidente del Consiglio nazionale dell’Ordine dei consulenti del lavoro, ha commentato che questa previsione è «legalmente ineccepibile ma con una precettività intensa». Pennesi ha aggiunto che, per capire quali violazioni comporteranno la sospensione dei benefici, sarà utile considerare altri provvedimenti, come la sospensione dell’attività imprenditoriale. La circolare identificherà le violazioni sostanziali incompatibili con i benefici «cercando di non ampliare l’elenco oltre il dovuto», escludendo quelle di carattere formale e gli adempimenti senza impatto sulla salute e sicurezza sul lavoro. Tuttavia, secondo Pennesi, l’applicazione sarà piuttosto ampia: ad esempio, la mancata o incompleta formazione dei lavoratori in settori a basso rischio come il commercio non dovrebbe pregiudicare i benefici, mentre in edilizia il discorso è diverso. L’elemento discriminante sarà il tasso di rischio INAIL.

È confermato che, secondo il nuovo comma 1175-bis, la regolarizzazione della situazione attraverso il pagamento della sanzione e l’estinzione dell’illecito permetterà di ritornare in bonis. Questa possibilità, già prevista dal decreto Durc del 2015 (DM 30 gennaio), secondo Nativi ora prevede di classificare ulteriori fattispecie rispetto a quelle del 2015.

Resta da definire la soglia massima di riferimento per la nuova disposizione che stabilisce che «in relazione alle violazioni amministrative non regolarizzabili, il recupero dei benefici non può superare il doppio dell’importo sanzionatorio verbalizzato». Nativi ha suggerito che l’importo sanzionatorio potrebbe essere la soglia edittale massima o quantificato in base all’articolo 16 della legge 689/1981 o all’articolo 13 del DLgs 124/2004 sulla diffida.

In materia di appalti, il personale ha diritto a un trattamento economico e normativo complessivamente previsto dal contratto collettivo nazionale e territoriale stipulato dalle associazioni più rappresentative sul piano nazionale. Secondo i rappresentanti dell’INL, è importante considerare i contratti di secondo livello e le eventuali condizioni di miglior favore come parametro di riferimento. Pennesi ha affermato che gli ispettori si riferiscono ai codici di inquadramento INPS per stabilire quale contratto applicare all’attività svolta: «Se si fa riferimento a quelli, è abbastanza certo che non ci siano problemi». Inoltre, l’INL inizialmente valuterà solo il rispetto del trattamento economico e non anche quello normativo, poiché quest’ultimo è complesso da comparare.

Non è ancora chiaro se la nuova disposizione normativa si applica solo agli appalti e subappalti interni all’azienda o a tutte le categorie, inclusi quelli esterni. Nativi ha affermato che sarà significativo determinare questo aspetto, spettando alla giurisprudenza, all’INL e al Ministero del Lavoro interpretare la disposizione alla luce delle sue ricadute. Tuttavia, la norma sembra non porre limiti.

Per quanto riguarda la lista di conformità, devono essere definiti gli elementi che permettono di usufruire della “franchigia” di 12 mesi senza ulteriori controlli in caso di verifiche senza irregolarità. L’INL intende restringerla a livello territoriale, cioè, per le imprese con più sedi, il lasciapassare varrà solo per l’unità produttiva ispezionata e non per le altre.

Le nuove regole impongono all’INL di modificare le modalità di pianificazione dei controlli, indicando il mandato di verifica assegnato dall’ufficio, poiché su tali aspetti non si potranno più effettuare accertamenti per un anno. Questo avrà un effetto positivo per i datori di lavoro, che sapranno l’oggetto dell’accertamento quando un ispettore si presenta. In generale, sarà definito il perimetro della white list per capire dove si verifica l’effetto preclusivo al ritorno in azienda.

I controlli secondo le nuove disposizioni del DL 19/2024 inizieranno dopo la pubblicazione della circolare dell’INL.

FONTE: Il Sole 24ORE

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