Zes unica, nuovi modelli per l’integrazione degli investimenti
L’Agenzia delle Entrate ha messo a disposizione i nuovi modelli di comunicazione integrativa per la Zes unica. L’aggiornamento, reso necessario dal provvedimento di ieri, permette alle imprese di includere anche investimenti aggiuntivi rispetto a quelli riportati nella comunicazione di prenotazione dei fondi. Tale possibilità, prevista dall’articolo 8 del decreto fiscale (Dl 155/2024), consente di indicare nella comunicazione integrativa anche investimenti ulteriori rispetto a quelli inizialmente dichiarati, purché effettuati tra il 1° gennaio e il 15 novembre 2024.
Le istruzioni indicano che le imprese possono non solo integrare nuovi investimenti nelle sedi già previste dal programma originario, ma anche aggiungere investimenti in unità produttive non inizialmente incluse nel piano. Per registrare gli investimenti realizzati in queste nuove strutture, le imprese devono compilare un modulo aggiuntivo nel quadro B, riportando i dati degli investimenti e del credito spettante.
Le comunicazioni integrative devono essere trasmesse all’Agenzia delle Entrate esclusivamente per via telematica, dal 18 novembre al 2 dicembre 2024. Le imprese possono inviare la comunicazione direttamente oppure tramite un soggetto incaricato, come previsto dall’articolo 3, commi 2-bis e 3, del Dpr 322/1998, utilizzando i canali telematici dell’Agenzia. Dopo l’invio, l’Agenzia rilascerà una ricevuta che conferma l’accettazione della comunicazione o, in caso di errori formali, il suo scarto. Per la trasmissione è necessario utilizzare il software “Zes unica integrativa”, disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate.
Le istruzioni specificano che nella compilazione della comunicazione integrativa deve essere rispettato l’ordine originale delle strutture produttive indicato nella comunicazione iniziale valida. Anche in caso di investimento incompleto, ogni struttura produttiva deve mantenere la sua posizione progressiva nel modulo.
Nel caso in cui l’investimento in una specifica struttura produttiva non sia stato realizzato, il richiedente dovrà compilare comunque la sezione corrispondente del modulo, selezionando l’opzione “Investimento non realizzato” e lasciando vuoti i campi degli importi specifici. Se invece l’investimento è stato parzialmente completato, dovrà riportare i minori importi investiti e il credito spettante in misura ridotta.
Le istruzioni chiariscono inoltre che, se l’investimento è stato completato in misura superiore a quanto previsto, occorre indicare l’importo aggiuntivo investito e il credito corrispondente.
Nel caso di investimenti in strutture produttive non presenti nella comunicazione iniziale, l’impresa può aggiungere un nuovo modulo, riportando l’investimento e il credito relativi alla nuova struttura produttiva. Il decreto del 19 ottobre prevede che per gli investimenti aggiuntivi non previsti nella comunicazione originaria, la copertura finanziaria sia subordinata alla disponibilità di risorse residue dopo l’assegnazione dei fondi agli investimenti già programmati. Pertanto, l’erogazione dei fondi per questi investimenti aggiuntivi sarà possibile solo se ci saranno risorse non utilizzate al termine delle assegnazioni principali.