Transizione 4.0: incertezza su aliquote e tempi per gli investimenti prenotati

26 Luglio 2025

Oltre alle difficoltà legate alle nuove comunicazioni obbligatorie al GSE (decreti MIMIT del 15 maggio e 16 giugno 2025) e al plafond di spesa fissato per il 2025 (comunicazione MIMIT del 18 giugno 2025), le imprese che hanno effettuato investimenti rientranti nella disciplina 4.0 devono oggi affrontare ulteriori dubbi interpretativi su quale aliquota applicare e quale sia la tempistica valida per beneficiare del credito d’imposta.

Il quadro normativo di riferimento

Si considerano in particolare gli investimenti per i quali entro il 31 dicembre 2024 è stato versato un acconto pari almeno al 20% del costo al fornitore, con contestuale accettazione dell’ordine. Questa “prenotazione” consente, in teoria, di beneficiare della disciplina previgente.

Prima delle modifiche introdotte dall’art. 1, commi 445 e seguenti, della Legge di Bilancio 2025, il credito d’imposta era riconosciuto:

  • 20% fino a 2,5 milioni di euro di costo;

  • 10% sulla quota eccedente fino a 10 milioni;

  • 5% sull’ulteriore eccedenza fino a 20 milioni.

Il beneficio spettava per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2023 fino al 31 dicembre 2025, o al 30 giugno 2026 in caso di prenotazione. La circolare 14/E/2022 aveva chiarito che i tetti di spesa si applicavano per singola annualità, non sul triennio complessivo.

Con la Legge di Bilancio 2025, il nuovo comma 1057-bis della legge 178/2020 ha invece fissato al 31 dicembre 2024 il termine ultimo per applicare la disciplina precedente, anche in presenza di prenotazione, introducendo per il 2025 un plafond annuale e nuovi obblighi di comunicazione.

Le criticità da risolvere

La situazione è oggi incerta per gli investimenti:

  • Prenotati entro il 2024 e consegnati nel 2025: potrebbero non rientrare nel plafond di spesa di 2,2 miliardi di euro e “fare cumulo” con gli investimenti 2024 ai fini della percentuale di credito spettante.

  • Prenotati entro il 2024 e consegnati nel 2026: potrebbero non incidere sul plafond 2025, ma essere conteggiati insieme a quelli 2025 per il calcolo delle aliquote.

Un ulteriore nodo riguarda la ripartizione degli scaglioni di spesa. La norma non specifica se debba seguire un ordine cronologico o se l’impresa possa scegliere come allocare gli investimenti.
Ad esempio, con due investimenti da 3 milioni di euro ciascuno, l’azienda potrebbe decidere di destinare il primo parzialmente al primo scaglione (20%) e il secondo al secondo (10%). Tale scelta non è irrilevante, soprattutto in caso di eventuale riversamento del credito in seguito alla cessione del bene entro il termine di legge (comma 1060, art. 1, legge 178/2020).

Conclusione

La mancanza di chiarimenti ufficiali espone le imprese a incertezza normativa su due fronti: il cumulo delle spese tra annualità diverse e la libertà di scelta nella ripartizione degli scaglioni. Un intervento interpretativo tempestivo sarebbe fondamentale per fornire regole certe e garantire una corretta pianificazione degli investimenti 4.0.

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