Crediti R&S: il nodo irrisolto tra novità assoluta e relativa
Le recenti pronunce della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia e l’atto di indirizzo del MEF diffuso a inizio luglio hanno riacceso le speranze di molte aziende coinvolte nella complessa vicenda dei crediti d’imposta per attività di ricerca e sviluppo riferite al periodo 2015-2019. Ma la questione è davvero risolta? Non del tutto.
Il nodo centrale: “novità assoluta” o “novità relativa”?
Due sentenze della CGT Lombardia (n. 1482 del 16 giugno 2025 e n. 883 del 4 aprile 2025) hanno dato un orientamento chiaro a favore dell’interpretazione “relativa” del concetto di novità. In altre parole, sono considerate ammissibili al beneficio le attività finalizzate a introdurre prodotti o processi nuovi o significativamente migliorati rispetto a quanto già realizzato dall’impresa stessa, e non necessariamente rispetto allo stato dell’arte del mercato.
L’innovazione, quindi, è vista come progresso delle conoscenze e capacità interne all’azienda, senza dover dimostrare un avanzamento assoluto della scienza o della tecnologia in generale.
Il chiarimento del MEF e l’impatto sulla prescrizione
Con l’atto di indirizzo del 1° luglio, il MEF distingue in modo definitivo tra crediti inesistenti e crediti non spettanti, inserendo esplicitamente i crediti R&S, innovazione tecnologica, design e innovazione estetica nella seconda categoria.
Il documento specifica che un credito è “non spettante” quando, pur rispettando i requisiti di legge, mancano elementi tecnici individuati solo da fonti di dettaglio, come il Manuale di Frascati o interpretazioni successive dell’Amministrazione finanziaria, non richiamate direttamente dalla normativa primaria o secondaria.
Questa distinzione ha conseguenze rilevanti sui termini di prescrizione, riducendo il rischio di contestazioni illimitate nel tempo.
Tre punti fermi dopo le ultime novità
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L’orientamento verso la “novità relativa” riflette la prassi interpretativa in vigore all’epoca dei fatti, applicata in buona fede dalle imprese, ma serve ancora una pronuncia definitiva della Cassazione a Sezioni Unite per chiudere il dibattito.
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È stato chiarito il confine tra crediti inesistenti e non spettanti, con impatto diretto sui tempi di prescrizione.
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L’istituto della certificazione preventiva (art. 23, c. 2, DL 73/2022) rimane uno strumento cruciale per dare certezza del diritto ed evitare contenziosi, equiparabile all’ex interpello.
Il problema aperto: regole incoerenti tra MIMIT e giurisprudenza
Proprio sul fronte della certificazione emerge la contraddizione: le regole emanate dal MIMIT continuano a richiedere la prova di una novità assoluta, mentre in sede di contenzioso i giudici propendono sempre più per l’approccio relativo, più coerente con la ratio originaria della norma.
Una posizione chiara da parte del MIMIT, in linea con l’interpretazione giurisprudenziale e con la reale portata della norma, sarebbe fondamentale per fornire stabilità agli operatori e ai certificatori, riducendo l’incertezza che ancora oggi grava sulle aziende.