Crediti R&S: il nodo irrisolto tra novità assoluta e relativa

24 Luglio 2025

Le recenti pronunce della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia e l’atto di indirizzo del MEF diffuso a inizio luglio hanno riacceso le speranze di molte aziende coinvolte nella complessa vicenda dei crediti d’imposta per attività di ricerca e sviluppo riferite al periodo 2015-2019. Ma la questione è davvero risolta? Non del tutto.

Il nodo centrale: “novità assoluta” o “novità relativa”?

Due sentenze della CGT Lombardia (n. 1482 del 16 giugno 2025 e n. 883 del 4 aprile 2025) hanno dato un orientamento chiaro a favore dell’interpretazione “relativa” del concetto di novità. In altre parole, sono considerate ammissibili al beneficio le attività finalizzate a introdurre prodotti o processi nuovi o significativamente migliorati rispetto a quanto già realizzato dall’impresa stessa, e non necessariamente rispetto allo stato dell’arte del mercato.
L’innovazione, quindi, è vista come progresso delle conoscenze e capacità interne all’azienda, senza dover dimostrare un avanzamento assoluto della scienza o della tecnologia in generale.

Il chiarimento del MEF e l’impatto sulla prescrizione

Con l’atto di indirizzo del 1° luglio, il MEF distingue in modo definitivo tra crediti inesistenti e crediti non spettanti, inserendo esplicitamente i crediti R&S, innovazione tecnologica, design e innovazione estetica nella seconda categoria.
Il documento specifica che un credito è “non spettante” quando, pur rispettando i requisiti di legge, mancano elementi tecnici individuati solo da fonti di dettaglio, come il Manuale di Frascati o interpretazioni successive dell’Amministrazione finanziaria, non richiamate direttamente dalla normativa primaria o secondaria.
Questa distinzione ha conseguenze rilevanti sui termini di prescrizione, riducendo il rischio di contestazioni illimitate nel tempo.

Tre punti fermi dopo le ultime novità

  1. L’orientamento verso la “novità relativa” riflette la prassi interpretativa in vigore all’epoca dei fatti, applicata in buona fede dalle imprese, ma serve ancora una pronuncia definitiva della Cassazione a Sezioni Unite per chiudere il dibattito.

  2. È stato chiarito il confine tra crediti inesistenti e non spettanti, con impatto diretto sui tempi di prescrizione.

  3. L’istituto della certificazione preventiva (art. 23, c. 2, DL 73/2022) rimane uno strumento cruciale per dare certezza del diritto ed evitare contenziosi, equiparabile all’ex interpello.

Il problema aperto: regole incoerenti tra MIMIT e giurisprudenza

Proprio sul fronte della certificazione emerge la contraddizione: le regole emanate dal MIMIT continuano a richiedere la prova di una novità assoluta, mentre in sede di contenzioso i giudici propendono sempre più per l’approccio relativo, più coerente con la ratio originaria della norma.
Una posizione chiara da parte del MIMIT, in linea con l’interpretazione giurisprudenziale e con la reale portata della norma, sarebbe fondamentale per fornire stabilità agli operatori e ai certificatori, riducendo l’incertezza che ancora oggi grava sulle aziende.

CONTATTACI PER UNA CONSULENZA GRATUITA

Condividi questa notizia!