Nei gruppi d’imprese la responsabilità resta «singola»: lo dice il decreto 231

19 Maggio 2025

Responsabilità ex D.lgs. 231 nei gruppi di imprese: serve sempre la prova concreta dell’interesse o vantaggio

Quando un reato presupposto previsto dal D.lgs. 231/2001 viene commesso nell’ambito dell’attività di una società appartenente a un gruppo o a un’aggregazione di imprese, l’accertamento della responsabilità dell’ente richiede sempre la dimostrazione concreta dell’interesse o del vantaggio ottenuto dalla singola società. La responsabilità non può essere automaticamente estesa né ad altre società del gruppo né alla capogruppo. Inoltre, l’autore del reato deve possedere i requisiti soggettivi previsti dall’articolo 5 del decreto (ossia essere un soggetto apicale o sottoposto).

Lo ha ribadito la sesta sezione penale della Corte di cassazione con la sentenza n. 14343 dell’11 aprile scorso, riaffermando che la responsabilità può coinvolgere altre società del gruppo solo se si dimostra che, oltre all’interesse di una società, vi sia anche un interesse concorrente di un’altra.

Il caso

La vicenda riguardava un’Associazione Temporanea d’Imprese (ATI) che aveva costituito una società consortile per gestire un appalto pubblico. Un dipendente, formalmente in distacco presso il consorzio, aveva commesso una truffa aggravata per la fornitura di materiali non conformi. Il reato era stato contestato alla società che aveva disposto il distacco del lavoratore, e questa era stata condannata sia in primo grado sia in appello.

Tuttavia, per la Cassazione la motivazione dei giudici di merito era carente: non risultava provato l’effettivo interesse o vantaggio ottenuto dalla società datrice di lavoro. Non basta presumere che il reato sia stato commesso nell’interesse della società solo perché il fine era quello di ottenere un vantaggio economico. Serve una verifica specifica.

Il quadro normativo

Il D.lgs. 231/2001 non disciplina la responsabilità di un ente nell’ambito di un gruppo d’imprese, in quanto il gruppo, privo di personalità giuridica, non è considerato soggetto autonomamente responsabile. Anche l’ordinamento italiano non prevede una disciplina generale del gruppo, ma si limita a regolare aspetti specifici, come il controllo e il collegamento tra società (art. 2359 c.c.) e la direzione e coordinamento (artt. 2497 ss. c.c.).

La necessità di una valutazione caso per caso

La sentenza conferma un principio costante della giurisprudenza di legittimità: l’interesse o il vantaggio dell’ente devono essere accertati in modo concreto, evitando automatismi legati alla mera appartenenza al gruppo. Non è infatti legittimo presumere che l’interesse del gruppo coincida con quello della singola società controllata. Al contrario, è sempre necessaria un’analisi dettagliata delle circostanze specifiche, per verificare se l’ente chiamato in causa abbia effettivamente tratto un beneficio dall’illecito.

Questo approccio era già stato affermato dalla seconda sezione penale della Cassazione nella sentenza n. 52316 del 9 dicembre 2016.

Pertanto, per attribuire la responsabilità ex D.lgs. 231/2001 è essenziale dimostrare che il reato sia stato commesso nell’interesse o a vantaggio della specifica società coinvolta, e che il suo autore rivesta una delle qualifiche previste dall’art. 5, comma 1: soggetto apicale (con funzioni di rappresentanza, direzione o amministrazione) oppure persona sottoposta alla direzione o vigilanza dell’ente.

Infine, la presenza di dipendenti della società nel consorzio non è sufficiente a fondare la responsabilità, specie se – come nel caso in esame – si trattava di personale formalmente e funzionalmente alle dipendenze dell’ATI, struttura preposta alla realizzazione del progetto.

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