Zes unica, comunicazione integrativa con l’incremento degli incentivi
Il credito d’imposta per gli investimenti nella Zes unica del Mezzogiorno può ora aumentare, poiché è stato eliminato il tetto imposto dalla comunicazione iniziale. Il decreto legge 155 del 19 ottobre 2024 modifica l’articolo 1 del Dl 113/2024, che, nella sua versione originale, richiedeva alle imprese di dichiarare, tramite una comunicazione integrativa da inviare tra il 18 novembre e il 2 dicembre 2024, gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2024 al 15 novembre 2024, rispettando il limite degli investimenti indicati nella comunicazione iniziale di prenotazione.
Con il nuovo decreto, la comunicazione integrativa può includere anche investimenti aggiuntivi rispetto a quelli dichiarati inizialmente, purché siano stati realizzati nel periodo tra il 1° gennaio 2024 e il 15 novembre 2024. Le imprese devono ricordare che, nel calcolo della spesa totale, il valore di terreni e immobili non può superare il 50% del valore complessivo dell’investimento, e i costi ammissibili devono essere compresi tra un minimo di 200mila euro e un massimo di 100 milioni. Nella stessa comunicazione, le imprese devono indicare il nuovo credito spettante in base agli investimenti aggiuntivi.
Il credito d’imposta varia in base alla localizzazione e alla dimensione dell’impresa: per le grandi imprese, è previsto un credito del 15% nelle aree dell’Abruzzo incluse nella Carta degli aiuti a finalità regionale, del 30% nelle regioni Molise, Basilicata e Sardegna, e del 40% in Campania, Puglia, Calabria e Sicilia. Queste percentuali aumentano di 10 punti per le medie imprese e di 20 punti per le piccole.
Nella comunicazione, le imprese devono includere riferimenti dettagliati alla documentazione a supporto, indicando i dettagli delle fatture elettroniche ricevute tramite il Sistema di Interscambio (Sdi) e altri documenti relativi agli acquisti di beni agevolabili. Per ogni fattura, è necessario indicare il numero della fattura, il codice identificativo Sdi, l’importo agevolabile al netto dell’Iva, il modulo riferito alla struttura produttiva destinataria dell’acquisto, e il codice fiscale dell’intestatario della fattura, se diverso dall’impresa beneficiaria. Inoltre, devono essere riportati i dati della certificazione, inclusi la data, l’identificativo della certificazione (se presente) e il codice fiscale del soggetto certificatore, specificando se si tratta di un revisore legale, una società di revisione o il collegio sindacale.
Il Dl 155/2024 stabilisce che, qualora il credito d’imposta sia ancora fruibile, l’Agenzia delle Entrate determinerà l’importo massimo del credito residuo spettante a ciascun beneficiario, in base agli investimenti aggiuntivi realizzati. La percentuale applicabile viene calcolata rapportando le risorse residue disponibili al totale dei crediti d’imposta indicati nelle comunicazioni integrative, garantendo così una distribuzione proporzionale delle risorse tra le imprese che hanno incrementato i propri investimenti rispetto a quanto inizialmente dichiarato.
FONTE: Il Sole 24ORE