Transizione 5.0, parte la corsa per concludere gli investimenti
Investimenti Transizione 5.0: Credito d’Imposta Anche per i Primi Due Mesi del 2024
Un emendamento del governo al Dl 39/2024 specifica che il nuovo credito d’imposta per gli investimenti transizione 5.0 copre il periodo dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2025. Pertanto, include anche i primi due mesi del 2024 precedenti all’entrata in vigore del provvedimento. Tuttavia, ci sono ancora incertezze sul significato di “investimenti effettuati”. Un’ulteriore modifica alla norma suggerisce che si riferisca agli ordini completati a partire dal 2024. L’emendamento conferma che gli investimenti devono essere conclusi entro la fine del 2025, limitando il tempo disponibile per le imprese interessate a beneficiare dell’incentivo.
Investimenti dal 1° gennaio 2024
L’emendamento del governo al Dl 39/2024 modifica l’articolo 38 del Dl 19/2024, introducendo un credito d’imposta significativo per gli investimenti in beni con caratteristiche 4.0 che riducono i consumi energetici secondo parametri minimi (transizione 5.0). Gli investimenti che soddisfano i target di riduzione dei consumi energetici (3% per la struttura produttiva o 5% per i processi interessati) otterranno un credito d’imposta pari al 35% fino a 2,5 milioni di euro, al 15% tra 2,5 e 10 milioni e al 5% tra 10 e 50 milioni. Per risparmi energetici superiori, le percentuali salgono al 40%-20%-10% (6% per la struttura o 10% per i processi interessati) e al 45%-25%-15% (riduzioni del 10% o del 15%).
La norma è ancora in attesa del decreto attuativo del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, il che ha sollevato dubbi interpretativi sui requisiti tecnici e sull’arco temporale di applicazione. L’articolo 38 stabilisce genericamente che gli investimenti effettuati nel biennio 2024-2025 sono agevolati, escludendo quelli realizzati prima dell’entrata in vigore della norma (fino al 1° marzo 2024). Tuttavia, la legge di conversione del Dl 38/2024 chiarisce che l’incentivo 5.0 vale per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2024, includendo quindi quelli precedenti all’entrata in vigore del Dl 19/2024.
Dubbi sull’Effettuazione degli Investimenti
Resta ancora da chiarire se “effettuazione” significhi il momento contabile-fiscale (momento del sostenimento del costo ex articolo 109 del Tuir) o l’inizio dell’investimento (data dell’ordine al fornitore). Se prevale la seconda interpretazione, gli investimenti “prenotati” nel 2023 con ordine e acconto di almeno il 20% saranno esclusi dal bonus maggiorato, ma potranno contare sui crediti 4.0.
L’emendamento modifica l’articolo 38 in altri punti: il monitoraggio del Gse sui crediti di imposta prenotati avverrà mensilmente anziché quotidianamente; le imprese dovranno trasmettere, entro 30 giorni dalla comunicazione “ex ante”, documentazione che attesti l’ordine accettato dal fornitore e il pagamento di un acconto di almeno il 20% del costo complessivo, pena la decadenza dal beneficio. Ciò sembra confermare che l’agevolazione si applica solo agli investimenti “prenotati” dal 1° gennaio 2024.
L’emendamento ribadisce che gli investimenti agevolati devono essere conclusi entro il 31 dicembre 2025. Rimane da chiarire se la “conclusione” coincida con l’ultimazione dell’investimento o se sia richiesta anche l’entrata in funzione e l’interconnessione entro fine 2025. Su questo punto, si attende il decreto attuativo.
FONTE: Il Sole 24ORE