Transizione 5.0, agevolabili anche i cantieri temporanei
Transizione 5.0: chiarimenti su beni mobili, autoproduzione energetica e certificazioni fotovoltaiche
Beni destinati a cantieri temporanei
I beni utilizzati in cantieri temporanei o siti esterni all’impresa, come pale gommate, piattaforme aeree, mezzi per lo spurgo o sistemi di movimentazione portuale, sono ammissibili alle agevolazioni previste dalla Transizione 5.0. Per evitare problemi legati allo spostamento di tali beni, l’impresa deve indicare la sede legale come ubicazione dell’investimento nelle comunicazioni.
Questo approccio risolve una criticità operativa: i beni mobili, per loro natura, sono utilizzati in contesti variabili e non fissi. Specificare la sede legale garantisce il rispetto dei requisiti senza necessità di aggiornare continuamente i siti di utilizzo temporanei, riducendo il rischio di revoca del contributo.
Autoproduzione di energia
Le imprese possono ottenere incentivi per impianti di autoproduzione di energia elettrica dimensionati fino al 105% del fabbisogno energetico.
Una nuova FAQ chiarisce che il dimensionamento degli impianti può tenere conto non solo dei consumi storici ma anche di fabbisogni futuri giustificati, come:
- espansioni produttive;
- variazioni nei turni di lavoro;
- impatti legati a condizioni climatiche.
Questo approccio permette di adattare il progetto energetico alle reali necessità dell’impresa, rendendo i calcoli più precisi e coerenti con le prospettive di sviluppo aziendale.
Certificazioni per i moduli fotovoltaici
In attesa dell’istituzione del Registro delle tecnologie per il fotovoltaico da parte dell’Enea, la normativa stabilisce che i moduli fotovoltaici debbano rispettare precisi standard tecnici e territoriali per accedere ai contributi della Transizione 5.0.
Secondo quanto riportato nelle FAQ:
- i moduli devono soddisfare le norme tecniche di riferimento e garantire prestazioni minime per le categorie indicate nel Registro (a, b, c);
- devono possedere certificazioni di qualità come ISO 9001, ISO 45001 e ISO 14001, rilasciate per il sito produttivo;
- è richiesto il Factory Inspection Attestation, che attesta che il processo produttivo è avvenuto nell’Unione Europea.
In assenza del Registro, le imprese possono presentare certificazioni aziendali equivalenti insieme a una dichiarazione del produttore che attesti la conformità.
Attestazioni e verifiche
Al termine del progetto, l’impresa deve produrre un’attestazione che dimostri:
- il rispetto dei requisiti tecnici e territoriali;
- la conformità dei moduli fotovoltaici alle certificazioni ISO richieste.
Il GSE (Gestore dei Servizi Energetici) avrà facoltà di verificare la validità delle attestazioni per confermare la conformità ai requisiti normativi. Questo processo mira a garantire che le agevolazioni siano concesse solo ai progetti che rispettano pienamente gli standard richiesti.