R&S: possibilità di sanatoria dei crediti con rinuncia ai contenziosi in corso
Riapertura del termine per il riversamento del credito d’imposta Ricerca & Sviluppo
Con il Decreto-Legge 14 marzo 2025, n. 25, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 61 del 14 marzo 2025, viene prorogato al 3 giugno 2025 il termine per presentare l’istanza di riversamento del credito d’imposta per Ricerca & Sviluppo relativo agli anni 2015-2019. Tale procedura implica la rinuncia a eventuali contenziosi in corso.
Inoltre, il decreto estende di due anni (anziché uno) il termine di decadenza per l’emissione di atti di recupero e di altri provvedimenti impositivi, per i crediti d’imposta utilizzati negli anni 2016 e 2017.
Nuove scadenze per il versamento
L’istanza di riversamento consente alle imprese di restituire il credito d’imposta senza sanzioni né interessi. Le nuove scadenze per il pagamento sono:
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3 giugno 2025 (versamento in un’unica soluzione)
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Pagamento rateizzato:
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3 giugno 2025 (prima rata)
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16 dicembre 2025 (seconda rata, con interessi legali)
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16 dicembre 2026 (terza rata, con interessi legali)
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Il precedente termine per la presentazione dell’istanza era il 31 ottobre 2024, con pagamento dell’importo il 16 dicembre 2024 (prima rata in caso di rateizzazione).
Chi può aderire alla procedura di riversamento?
Le imprese interessate sono quelle che hanno:
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Effettuato attività non qualificabili come Ricerca & Sviluppo ammissibile, pur avendo sostenuto spese in tal senso.
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Realizzato attività di Ricerca & Sviluppo su commessa estera (dal 2017), in modo non conforme all’interpretazione autentica della legge 145/2018.
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Compiuto errori di calcolo, nella determinazione delle spese ammissibili o della media storica di riferimento.
Regole in caso di atti impositivi già definitivi
Secondo il comma 6 dell’articolo 19 del DL 25/2025:
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Se l’atto impositivo riferito al credito è già definitivo alla data della presentazione dell’istanza, l’impresa dovrà riversare l’intero importo in un’unica soluzione entro il 3 giugno 2025.
Inoltre, è stata introdotta una modifica al comma 12 dell’articolo 5 del DL 146/2021:
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Se il credito è oggetto di un provvedimento impositivo con contenzioso in corso, l’adesione al riversamento è subordinata alla rinuncia al contenzioso entro il 3 giugno 2025.
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In questo caso, le spese di giudizio saranno compensate tra le parti.
Se, invece, alla data del 3 giugno 2025 il termine per impugnare un atto di recupero è ancora pendente (ai sensi dell’art. 21 del DLgs 546/1992), la dichiarazione di adesione equivale a rinuncia al ricorso.
Contributo a fondo perduto per chi aderisce alla sanatoria
L’articolo 19, comma 8 del DL 25/2025 adegua al 3 giugno 2025 il termine per richiedere il contributo a fondo perduto previsto dalla legge 207/2024. Questo contributo spetta alle imprese che hanno presentato istanza di riversamento entro la precedente scadenza del 31 ottobre 2024 (ora aggiornata al 3 giugno 2025).
L’importo del contributo è calcolato in percentuale sul credito d’imposta riversato, con un limite complessivo di 250 milioni di euro, da utilizzare nel periodo 2025-2028.
Si prevede che il decreto attuativo del MIMIT, inizialmente atteso entro il 2 marzo 2025, possa essere rinviato per tenere conto della riapertura dei termini.