Riduzione dei Consumi Energetici: Obiettivo da 3% a 5%

12 Marzo 2024

L’implementazione della Transizione 5.0 verso la sostenibilità ambientale, come definita dal Decreto Legislativo 19/2024, richiede un approccio che garantisca un percorso chiaro e confermi l’orientamento ecologico dei progetti. Non è sufficiente acquisire beni conformi al bonus 4.0, ma è essenziale che tali beni contribuiscano effettivamente a risparmi energetici. Il nuovo quadro normativo si concentra su questo obiettivo.

Il processo inizia con la presentazione del progetto, accompagnato da una certificazione preliminare che attesti la potenziale riduzione dei consumi energetici rispetto all’anno precedente all’investimento. Il Decreto Legislativo 19/2024 prevede che le certificazioni siano rilasciate da esperti in gestione dell’energia (Ege) certificati secondo la norma Uni Cei 11339 e energy service company (Esco) certificate secondo Uni Cei 11352. Altre figure abilitate saranno specificate nel decreto attuativo.

Il risultato minimo richiesto è una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva non inferiore al 3%, oppure una riduzione non inferiore al 5% per i processi interessati dall’investimento. Il raggiungimento di questi obiettivi con beni ammissibili nella categoria 4.0 apre la possibilità di includere software energetici, impianti fotovoltaici per l’autoconsumo e spese formative nel progetto.

Nel contesto della digitalizzazione della 4.0, l’integrazione e l’interconnessione sono cruciali dopo l’identificazione e la verifica dei beni agevolabili. Al termine dell’intervento, è necessario redigere una perizia tecnica o una dichiarazione del legale rappresentante per beni fino a 300mila euro.

Le imprese devono inviare un’istanza di prenotazione dell’incentivo al Gse e comunicare ulteriormente al completamento dell’investimento, sostituendo l’accesso automatico al credito d’imposta 4.0. Dal punto di vista tecnico, si passa da una perizia o autodichiarazione a due certificazioni (ex ante ed ex post) e una certificazione contabile finale simile al credito d’imposta R&S. È obbligatorio fare riferimento alle disposizioni dell’articolo 38 del Dl 19/2024 in tutta la documentazione relativa all’acquisizione dei beni agevolati.

FONTE: Il Sole 24ORE

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