Holding e passaggi generazionali: le linee guida del Mef contro l’abuso del diritto

31 Marzo 2025

Dieci anni dopo l’introduzione dell’articolo 10-bis nello Statuto dei diritti del contribuente, che tutela dalle contestazioni di abusività di alcune operazioni, il Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) ha finalmente fornito delle “indicazioni metodologiche necessarie” per evitare un uso indiscriminato del concetto di abuso del diritto. L’obiettivo è garantire un’applicazione equilibrata della norma, rispettando sia la sua finalità che le scelte negoziali del contribuente.

Il chiarimento del MEF

Con l’atto di indirizzo del 27 febbraio scorso, il MEF ha chiarito un aspetto fondamentale: l’abuso del diritto è una clausola residuale, applicabile solo quando non vi sia una violazione diretta di norme tributarie. Non può essere usato come uno strumento generico per contestare operazioni senza una base normativa solida.

Il ruolo delle holding

Analizzando gli elementi costitutivi dell’abuso – vantaggi fiscali indebiti, assenza di sostanza economica e centralità del vantaggio fiscale – il MEF evidenzia che tra i benefici rilevanti rientrano anche i differimenti di imposizione, purché si tratti di rinvii della tassazione sine die o significativamente posticipati, e non di semplici slittamenti temporanei.

Questa osservazione porta a una riflessione: il rinvio dell’imposizione fiscale, di per sé, non implica automaticamente un abuso. Ad esempio, l’impiego di una holding per raccogliere le risorse finanziarie delle società operative non costituisce un vantaggio indebito. La decisione di non distribuire gli utili ai soci, ma di reinvestirli nell’attività, rientra nelle normali scelte aziendali e non può essere considerata un differimento abusivo della tassazione. Anzi, tale operazione rispetta appieno la funzione attribuita alla holding dal legislatore.

Le condizioni che cambiano

Il MEF sottolinea che l’Agenzia delle Entrate dovrebbe limitarsi a verificare il rispetto della ratio della norma applicata dal contribuente, evitando di estendere l’analisi a norme non applicate, pratica che contraddirebbe il principio di libertà di scelta sancito dallo stesso articolo 10-bis.

Un altro chiarimento di rilievo riguarda l’applicazione di regimi fiscali di favore: il MEF riconosce che un contribuente può legittimamente modificare la propria situazione o le proprie scelte negoziali per accedere a un regime fiscale agevolato. Non è logico, infatti, ritenere che un determinato regime possa essere adottato solo dall’inizio, mentre sarebbe considerato abusivo se scelto successivamente. Questo principio è particolarmente rilevante nei passaggi generazionali, dove le nuove norme tributarie potrebbero penalizzare ingiustamente chi ha operato prima della loro introduzione.

In sintesi, il diritto di adeguare la propria situazione per fruire di un regime fiscale non solo è legittimo, ma rappresenta un principio inviolabile.

Le operazioni concatenate

Infine, il MEF invita a valutare le operazioni nel loro insieme, considerando l’obiettivo complessivo del contribuente e la loro concatenazione temporale. Il concetto di “concatenazione” implica una connessione stretta e una reciproca dipendenza tra le operazioni. Ciò significa che non si può ritenere abusiva un’operazione realizzata in un determinato anno solo perché, in seguito, si è verificato un cambiamento nel contesto economico o organizzativo.

In definitiva, il MEF riafferma l’interpretazione originaria dell’abuso del diritto delineata dal legislatore nel 2015, garantendo la tutela delle motivazioni extra-fiscali di un’operazione, siano esse di natura riorganizzativa o familiare. Questo chiarimento contribuisce a una maggiore certezza del diritto e a un’applicazione più equilibrata delle norme tributarie.

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