Crediti R&S, la via della certificazione per chi non ha aderito alla sanatoria
Il riversamento spontaneo dei crediti d’imposta per ricerca e sviluppo (articolo 5, commi 7-12, del Dl 146/2021) non ha ottenuto il successo previsto, nonostante i diversi vantaggi offerti, come l’azzeramento di sanzioni e interessi e l’esonero dalle sanzioni penali per indebita compensazione (articolo 10-quater del Dlgs 74/2000). Un tentativo di stimolare l’interesse è stato incluso nel Ddl di Bilancio, che ha previsto un contributo in conto capitale proporzionale al riversamento, pochi giorni prima della scadenza del 31 ottobre.
Le imprese che hanno scelto di non aderire alla procedura ora possono esplorare nuove opzioni per gestire i casi più complessi riguardanti i crediti per attività di R&S svolte in passato.
La certificazione delle attività
Per chi non ha partecipato alla sanatoria speciale per le indebite compensazioni dei crediti utilizzati fino al 22 ottobre 2021, la certificazione delle attività rappresenta l’opzione principale. Attraverso la certificazione, richiesta a un soggetto iscritto all’Albo del Mimit, le aziende possono qualificare gli investimenti effettuati come ammissibili al credito d’imposta per ricerca, sviluppo e innovazione (articolo 1, commi 200-202, legge 160/2019, dal 2020) e al credito d’imposta per ricerca e sviluppo (articolo 3 del Dl 145/2013, fino al 2019).
Questa certificazione legittima la richiesta del credito d’imposta, eliminando così il rischio di future contestazioni fiscali, dato che anche l’Agenzia delle Entrate è vincolata alla valutazione espressa dal certificatore.
Le possibili applicazioni
La certificazione non si limita ai casi passati, ma costituisce un’opportunità utile anche in altre circostanze. Infatti, grazie alla possibilità di qualificare preventivamente le attività di R&S, le aziende possono verificare in anticipo l’ammissibilità al credito d’imposta, agevolando così anche progetti di lungo periodo.
A partire dal 2024, l’articolo 6 del Dl 39/2024 ha introdotto inoltre l’obbligo di comunicazione telematica preventiva al Mise (modello approvato dal Dm 24 aprile 2024) per dichiarare l’importo complessivo degli investimenti pianificati dal 30 marzo 2024, la distribuzione del credito negli anni e la relativa fruizione. Tale comunicazione va aggiornata al completamento degli investimenti ed effettuata anche per quelli realizzati tra il 1° gennaio e il 29 marzo 2024.
I vantaggi aggiuntivi
Anche senza vincolare l’Agenzia delle Entrate, la certificazione da parte di un ente terzo indipendente può offrire un valido supporto alle imprese che desiderano beneficiare del nuovo patent box (articolo 6, Dl 146/2021). Con la certificazione, e considerando che i costi relativi ai due incentivi sono spesso sovrapponibili, è plausibile che i rischi di contestazione per qualificazione non corretta degli investimenti siano significativamente ridotti.
Infine, una verifica approfondita delle attività, anche se non ufficialmente certificata, può rappresentare un valido supporto nelle controversie già in corso, come indicato nelle linee guida del Mimit (Dm 4 luglio 2024), che forniscono chiarimenti utili sui criteri di agevolazione, come il requisito della “novità” delle attività. Tale requisito include attività nuove per la singola impresa, anche se non completamente nuove nel settore.