Agevolazioni fiscali anche per il trasferimento di quote nelle holding

21 Gennaio 2025

Dopo lo Studio 100-2024/T del Consiglio Nazionale del Notariato, anche Assoholding si esprime sull’agevolazione relativa al passaggio generazionale di aziende e partecipazioni societarie, disciplinata dal riformato articolo 3, comma 4-ter, del Tusd. L’associazione conferma che la norma non richiede necessariamente l’esercizio effettivo e attuale di un’attività d’impresa per le società le cui quote sono trasferite.

Questo è uno dei punti centrali della circolare 1/2025 di Assoholding, che analizza diversi aspetti del Dlgs 139/2024. In precedenza, l’Agenzia delle Entrate aveva negato l’esenzione per i trasferimenti gratuiti di quote a discendenti o al coniuge, quando non implicavano il passaggio del controllo di un’impresa produttiva esistente. Analogamente, la Corte di Cassazione (ordinanza 6082/2023) aveva escluso l’agevolabilità del trasferimento di quote di controllo di società non residenti caratterizzate da gestione statica e prive di operatività economica.

Questa interpretazione si basava su un obiter dictum della Corte Costituzionale (sentenza 120/2020), introducendo di fatto un requisito non previsto dalla legge, con conseguenti ricadute negative sul principio di certezza giuridica.

Secondo Assoholding, la nuova formulazione dell’articolo 3, comma 4-ter, chiarisce che per il trasferimento di partecipazioni societarie non è richiesta la contestuale presenza di un’azienda. Di conseguenza, anche le quote di società holding, indipendentemente dalla loro natura statica o dinamica, possono beneficiare dell’agevolazione. Dal 1° gennaio 2025, la norma distingue chiaramente le fattispecie agevolabili, ciascuna con requisiti specifici:
a) per le partecipazioni di società di capitali, è richiesta l’acquisizione o l’integrazione del controllo e il suo mantenimento per almeno cinque anni;
b) per le quote di società di persone, è necessario trasferire e mantenere la titolarità del diritto sulla quota per lo stesso periodo;
c) per aziende o rami di esse, è previsto che i beneficiari proseguano l’attività d’impresa per almeno cinque anni.

Un altro punto interessante della circolare è l’interpretazione della modifica apportata dal Dlgs 139/2024, volta a rendere la norma più chiara e coerente, anche in vista dei nuovi obblighi di autoliquidazione. Assoholding attribuisce alla modifica una funzione implicitamente interpretativa, pur non trattandosi di interpretazione autentica.

Particolare attenzione è rivolta alla nozione di «integrazione del controllo» per il trasferimento di quote di società di capitali. La nuova formulazione estende l’agevolazione ai trasferimenti che rafforzano un controllo preesistente, purché siano soddisfatti gli altri requisiti. Questa lettura contrasta con quanto sostenuto in precedenza dall’Agenzia delle Entrate (risoluzioni 497/E/2021 e 72/E/2024), che escludeva tali ipotesi. In ogni caso, Assoholding precisa che il controllo rilevante è solo quello di diritto, ossia la maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria, senza considerare il controllo “di fatto” o derivante da clausole statutarie o patti parasociali.

Infine, la circolare affronta il tema dell’agevolabilità dei trasferimenti di quote di società residenti in Paesi che garantiscono un adeguato scambio di informazioni. Assoholding suggerisce di fare riferimento alla white list prevista dall’articolo 1 del Dm 4 settembre 1996, includendo anche le convenzioni contro le doppie imposizioni o altri accordi internazionali conclusi da tali Stati.

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