Riforma 231: leva strategica per l’integrazione delle Pmi nei modelli di compliance

18 Aprile 2025

Il progetto di revisione della disciplina sulla responsabilità amministrativa degli enti ai sensi del Dlgs 231/2001, elaborato dal tavolo tecnico istituito presso il Ministero della Giustizia (come riportato da «Il Sole 24 Ore» del 15 aprile), introduce modifiche significative in ambiti quali l’onere della prova, il contenuto dei modelli organizzativi, il sistema sanzionatorio e i meccanismi di estinzione dell’illecito. Tuttavia, sembra trascurare aspetti altrettanto cruciali, la cui regolamentazione era attesa dagli operatori del settore — primo fra tutti quello relativo all’organismo di vigilanza.

Il nuovo articolo 6 sarà incentrato sulla «colpa di organizzazione dell’ente», in sostituzione dell’attuale disciplina sui «Soggetti in posizione apicale e modelli di organizzazione dell’ente». Viene così superata la distinzione, finora prevista, tra reati commessi da soggetti apicali e da sottoposti, anche rispetto all’onere della prova. La responsabilità dell’ente sarà configurabile, in entrambi i casi, qualora: a) l’organo dirigente non abbia adottato ed efficacemente attuato modelli organizzativi idonei a prevenire reati della stessa specie di quello commesso; b) il reato sia stato commesso violando i modelli adottati, qualora tale violazione sia stata resa possibile da carenze o omissioni nei controlli. Queste distinzioni mantengono ormai una funzione limitata al solo bilanciamento delle sanzioni interdittive, come previsto dall’articolo 25, comma 5.

In sostanza, viene recepita la posizione consolidata della giurisprudenza di legittimità (tra cui Cassazione n. 27735/2010), secondo cui la responsabilità dell’ente deriva da una «colpa di organizzazione». L’ente è dunque tenuto a dotarsi di un sistema di presidi adeguato a prevenire i reati presupposto.

Di rilievo è l’introduzione dell’obbligo di «descrivere i controlli interni», una novità che sembra recepire l’impostazione dottrinale che assegna un ruolo centrale alle attività di controllo all’interno del sistema 231. Tale approccio punta a valorizzare e integrare anche strumenti opzionali come le certificazioni. Per il resto, gli elementi indicati per la costruzione del modello ricalcano sostanzialmente quelli già previsti dalla normativa vigente.

Rimane invece immutato il quadro normativo riguardante l’organismo di vigilanza. Sarebbe stato auspicabile, e certamente apprezzato dagli operatori, un intervento che chiarisse aspetti fondamentali come: i criteri per la scelta tra composizione monocratica o collegiale, la professionalità richiesta ai membri, le relazioni con il collegio sindacale e altri organi di controllo, nonché i casi di incompatibilità o conflitto d’interessi.

Un altro punto critico è la mancata trattazione della responsabilità dei membri dell’OdV, tema particolarmente delicato per i professionisti incaricati delle attività di verifica. Alcune pronunce giurisprudenziali di merito, infatti, attribuiscono all’organismo un vero e proprio dovere impeditivo rispetto alla commissione del reato.

Di contro, merita attenzione la nuova norma che vieta al collegio sindacale, al consiglio di sorveglianza e al comitato per il controllo della gestione di svolgere le funzioni proprie dell’organismo di vigilanza. Analogamente, per gli enti di piccole dimensioni, l’organo dirigente non potrà più svolgere tale ruolo.

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