R&S, al via il recupero parziale dei costi per il riversamento
Entro il 2 marzo 2025, il MIMIT dovrà emanare il decreto attuativo per disciplinare il contributo in conto capitale riconosciuto ai soggetti che hanno aderito alla procedura di riversamento del credito d’imposta per ricerca e sviluppo relativo al periodo 2015-2019. Tale misura è prevista dai commi 458-460 dell’articolo 1 della legge 207/2024, che ha stanziato complessivamente 250 milioni di euro, da utilizzare nel quadriennio 2025-2028, come limite di spesa.
Questo provvedimento segue la scadenza del 31 ottobre 2024, data entro cui le imprese dovevano presentare all’Agenzia delle Entrate l’istanza di sanatoria per il credito d’imposta ricerca e sviluppo 2015-2019 indebitamente compensato alla data del 22 ottobre 2021. Inoltre, il primo o unico versamento di quanto dovuto doveva essere effettuato entro il 16 dicembre 2024.
La sanatoria consentiva alle imprese, che avevano utilizzato in modo non corretto il credito d’imposta previsto dall’articolo 3 del Dl 145/2013, di regolarizzare la propria posizione fiscale senza incorrere in sanzioni o interessi, attraverso il riversamento anche rateale dell’importo indebitamente compensato. Tuttavia, tale procedura non prevedeva alcuna riduzione del credito da restituire, sollevando alcune perplessità, soprattutto per i casi con margini di incertezza significativi.
Per mitigare questo aspetto, i commi 458-460 della legge 207/2024 introducono un contributo in conto capitale come parziale compensazione. Le modalità di erogazione, le percentuali e l’eventuale rateizzazione saranno definite dal decreto del MIMIT, in concerto con il MEF, da adottare entro il 2 marzo 2025. Poiché l’Agenzia delle Entrate e il MIMIT dispongono già dei dati relativi all’adesione alla sanatoria, si ipotizza che l’assegnazione del contributo avverrà in modo automatico e semplificato.
In concreto, il contributo sarà riconosciuto ai soggetti che hanno aderito alla procedura di riversamento entro il 31 ottobre 2024 e sarà calcolato in percentuale sull’importo riversato, nel rispetto del limite di spesa stanziato, sulla base di due requisiti principali:
- Aver utilizzato, senza titolo o solo parzialmente, il credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo di cui all’articolo 3 del Dl 145/2013.
- Aver aderito alla procedura di riversamento volontario prevista dall’articolo 5, commi 7-12, del Dl 146/2021.
Le imprese interessate dovranno monitorare attentamente l’emanazione del decreto attuativo per poter contabilizzare il contributo nella voce A5 del conto economico del 2025, anno in cui sarà acquisita la certezza del diritto al beneficio.
È ragionevole ritenere che il contributo non sia tassabile ai fini IRES e IRAP, in quanto correlato all’onere del riversamento registrato nella voce B14 del conto economico 2024, anch’esso non deducibile. Per trasparenza, qualora l’importo del contributo fosse noto al momento dell’approvazione del bilancio 2024, sarebbe opportuno indicare in nota integrativa sia l’ammontare del credito riversato sia il contributo correlato.