Tax credit 5.0, soluzioni in analogia per correggere le fatture già emesse
Quando le fatture rilevanti per il credito d’imposta 5.0 sono emesse senza i corretti riferimenti normativi, si può fare riferimento ai chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate per il credito d’imposta 4.0 nelle risposte agli interpelli 438/2020 e 603/2021. Questi indicano che le imprese possono intervenire prima delle verifiche per evitare problemi nella fruizione del beneficio. Sebbene non vi siano ancora indicazioni ufficiali per il credito 5.0, sembra logico applicare un approccio analogo, in linea con le norme agevolative.
Documentazione obbligatoria
L’articolo 38, comma 15, del DL 19/2024, simile all’articolo 20, comma 3, del decreto 24 luglio 2024, stabilisce che i beneficiari del credito d’imposta devono conservare documentazione idonea a dimostrare il sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili. A tal fine:
- Fatture, documenti di trasporto e altri documenti relativi ai beni agevolati devono contenere espliciti riferimenti normativi.
La circolare operativa del GSE specifica che:
- Le imprese devono conservare ordini e fatture che attestino i pagamenti (anche in acconto), con chiari riferimenti ai costi e al codice identificativo rilasciato dalla piattaforma informatica (es. struttura TR5-XXXXX).
- Tali documenti devono riportare il riferimento alle disposizioni normative di cui all’articolo 38 del DL 19/2024, qualora successivi alla comunicazione di prenotazione del credito.
Il GSE, nell’ambito dei controlli previsti dal DM “Transizione 5.0”, può richiedere questa documentazione.
Fatture senza riferimenti normativi
Se, per errore del fornitore, una fattura manca dei riferimenti normativi:
- Fatture cartacee: è possibile integrare manualmente il riferimento normativo sull’originale, con scrittura indelebile o tramite timbro.
- Fatture elettroniche: si può:
- Stampare la fattura e aggiungere il riferimento con scrittura indelebile.
- Effettuare un’integrazione elettronica unendola all’originale, conservandola come previsto dalla circolare 14/E/2019.
Pagamenti in ritardo
Se l’azienda non versa l’acconto del 20% entro i 30 giorni previsti, nonostante la prenotazione al GSE e il codice identificativo riportato dal fornitore in fattura, si suggerisce di:
- Inviare una nuova richiesta di prenotazione al GSE.
- Ricevere un nuovo codice identificativo alfanumerico, da riportare sulla fattura con le procedure sopra indicate.
Questa soluzione potrebbe armonizzarsi con le semplificazioni procedurali in corso da parte di MIMIT e GSE, agevolando ulteriormente gli adempimenti per le imprese.