Tax credit formazione 4.0, controlli su attività e requisiti
Credito d’imposta Formazione 4.0: i controlli del Fisco
Dopo l’intensificazione dei controlli sull’uso corretto del credito d’imposta per Ricerca e Sviluppo, il Fisco ha avviato verifiche mirate anche sui beneficiari del credito d’imposta Formazione 4.0. Gli accertamenti puntano a verificare il rispetto dei requisiti previsti dalla normativa, tra cui criteri soggettivi, spese ammissibili e costi sostenuti.
In alcuni casi, nonostante l’apparente conformità ai requisiti dimostrata tramite documentazione dettagliata, approfondimenti hanno rivelato la mancata o parziale effettuazione delle attività formative. Per questo, durante i controlli, è essenziale:
- dimostrare la presenza delle condizioni necessarie per beneficiare del credito;
- fornire documentazione idonea a provare l’effettivo svolgimento delle attività formative.
I requisiti soggettivi
Il credito Formazione 4.0 era accessibile a tutte le imprese residenti in Italia, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla natura giuridica, settore economico, dimensione, regime contabile o sistema di determinazione del reddito fiscale.
Sono escluse le imprese in liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altre procedure concorsuali o soggette a sanzioni interdittive (art. 9, comma 2, Dlgs 231/2001).
Il beneficio è subordinato al rispetto delle norme sulla sicurezza sul lavoro e agli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.
Le spese ammesse
Le spese agevolabili riguardavano:
- Oneri del personale formatori, calcolati sulle ore di formazione;
- Oneri di esercizio legati a formatori e partecipanti, come spese di viaggio, materiali direttamente collegati al progetto e ammortamento di strumenti e attrezzature (escluse le spese di alloggio, salvo necessità minime per lavoratori con disabilità);
- Servizi di consulenza connessi al progetto;
- Costi del personale partecipante e spese generali indirette (amministrative, locazione, ecc.) per le ore dedicate alla formazione;
- Spese per docenti o tutor interni, impiegati nelle attività formative previste negli ambiti aziendali indicati nell’allegato A della legge 205/2017.
L’effettivo sostenimento delle spese deve essere certificato da un revisore legale o da una società di revisione, a meno che l’impresa abbia già un bilancio sottoposto a revisione legale. Inoltre, è necessario conservare:
- una relazione sulle modalità organizzative e i contenuti delle attività formative;
- documentazione contabile e amministrativa che attesti la corretta applicazione del beneficio;
- registri firmati da docenti e partecipanti o dal formatore esterno.
Le attività formative
Le attività dovevano riguardare vendite e marketing, informatica o tecniche e tecnologie di produzione. La formazione poteva essere erogata internamente con personale dipendente o tramite formatori esterni, accreditati presso Regioni, Province autonome, università o fondi interprofessionali.
L’indicazione in dichiarazione
Il credito deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di sostenimento delle spese e nelle dichiarazioni successive fino a esaurimento dell’utilizzo. È fruibile esclusivamente in compensazione tramite modello F24 a partire dal periodo d’imposta successivo a quello di sostenimento delle spese agevolabili.