Certificato di basso rischio o Esg riducono i controlli in azienda

27 Luglio 2024

Semplificazione e nuovo rapporto di fiducia tra Pubblica amministrazione e imprese riguardo ai controlli amministrativi. Con l’entrata in vigore il 2 agosto del Dlgs 12 luglio 2024, n. 103, viene introdotto il percorso del «report di basso rischio», una certificazione che permette di subire controlli della stessa natura non più di una volta all’anno.

La semplificazione è maggiore per le imprese che possiedono un sistema di gestione certificato o altre certificazioni legate ai principi ESG (Environmental, Social, and Governance). Anche gli esiti positivi dei controlli negli ultimi tre anni contribuiscono alla semplificazione.

Il nuovo decreto attua la delega conferita al Governo dal Parlamento con la legge 118/2022 («Concorrenza 2021») per eliminare gli adempimenti non necessari e semplificare e coordinare i controlli sulle attività economiche, in linea con la Missione 1 del PNRR.

Le nuove norme si applicano ai controlli amministrativi svolti dalle amministrazioni di cui al Dlgs 165/2001 per verificare il rispetto delle regole a tutela di un interesse pubblico da parte delle imprese. I controlli ambientali rientrano in questa categoria poiché previsti da norme a tutela dell’interesse pubblico.

Sono esclusi i controlli fiscali e quelli relativi alla documentazione antimafia; i controlli di polizia economico-finanziaria e quelli per esigenze di sicurezza e difesa nazionale (compresi i controlli ex lege 185/1990 e Dlgs 221/2017).

Il decreto affronta una questione critica per le imprese: la diversità dei controlli provoca un’alterazione della concorrenza e un conseguente svantaggio competitivo. Il cronoprogramma è serrato: entro il 1° ottobre 2024, la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica – censirà i controlli mediante un modulo standard. Entro il 28 febbraio 2025, le singole amministrazioni indicheranno i propri controlli con pubblicazione sul sito internet. Il Dipartimento della Funzione Pubblica monitorerà il processo; infatti, entro il 30 giugno 2025, le amministrazioni trasmetteranno i controlli effettuati nell’ultimo triennio e i risultati ottenuti, ed entro il 30 ottobre 2025, il Dipartimento invierà un documento di sintesi alla Presidenza del Consiglio, segnalando la duplicazione dei controlli e suggerendo eliminazioni, sospensioni o variazioni della periodicità. Questo processo si ripeterà ogni tre anni. Tra i nuovi principi, è importante che l’Amministrazione consideri i documenti già in suo possesso, minimizzi le richieste e informi l’impresa almeno dieci giorni prima del controllo, indicando la documentazione necessaria.

Fondamentali saranno le norme tecniche approvate dall’UNI per ottenere la certificazione di impresa con «Report di rischio basso», richiesta e rilasciata da un ente di certificazione, ispezione, validazione o verifica debitamente accreditato secondo l’articolo 3, comma 4. Questa certificazione, inserita nel fascicolo elettronico d’impresa (insieme ai risultati dei controlli), consentirà alle imprese di subire controlli dello stesso tipo non più di una volta l’anno.

Gli elementi per determinare il basso rischio sono indicati nell’articolo 3, comma 3, del nuovo Dlgs 103/2024; tra questi vi è il possesso di almeno una certificazione del sistema di gestione, rilasciata da un organismo di certificazione accreditato in base al regolamento 765/2008, e altre certificazioni legate ai principi ESG (Environmental, Social, Governance).

L’articolo 7 del Dlgs 103/2024 prevede che, in caso di dubbi sull’interpretazione delle norme relative agli obblighi e agli adempimenti oggetto del controllo, le associazioni di categoria delle imprese possano interpellare un’amministrazione centrale o una Regione.

CONTATTACI PER UNA CONSULENZA GRATUITA

Condividi questa notizia!