Interessi inclusi nel 30% del ROL per la rateizzazione della sanatoria R&S

23 Aprile 2025

L’esame in prima lettura alla Camera del decreto “Pa” (oggi in Aula per il voto di fiducia) conferma:

  • la riapertura fino al 3 giugno 2025 della sanatoria sul credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo relativo agli anni 2015-2019;

  • la rinuncia, per chi aderisce alla sanatoria, a qualsiasi contenzioso pendente o potenziale;

  • l’estensione da uno a due anni (anziché uno) del termine di decadenza per l’emissione di atti di recupero o di altri provvedimenti impositivi relativi ai crediti d’imposta utilizzati nel 2016 e nel 2017.

Le novità, contenute nei commi 5-8 dell’art. 19 del DL 25/2025, sono rimaste sostanzialmente invariate rispetto al testo approvato in commissione.

Scadenze per il riversamento del credito indebitamente utilizzato

  • Unico versamento: entro il 3 giugno 2025.

  • Rateizzazione in tre soluzioni:

    1. prima rata (o unica) entro il 3 giugno 2025;

    2. seconda rata entro il 16 dicembre 2025;

    3. terza rata entro il 16 dicembre 2026, con applicazione degli interessi legali sulla seconda e terza rata a decorrere dal 4 giugno 2025.

Chi aderisce entro il 3 giugno potrà beneficiare di un doppio vantaggio rispetto a chi ha già sanato entro il 31 ottobre 2024 (con prima rata entro il 16 dicembre 2024):

  1. posticipazione di quasi sei mesi del versamento della prima (o unica) rata;

  2. decorrenza degli interessi legali sulle rate successive a partire dal 4 giugno 2025 anziché dal 17 dicembre 2024.

In particolare:

  • per chi ha già versato entro il 16 dicembre 2024, gli interessi decorrono dal 17 dicembre 2024; per i nuovi aderenti dal 4 giugno 2025;

  • il tasso legale annuo era al 2,50% al 16 dicembre 2024 (DM 29 novembre 2023) ed è stato ridotto al 2% per il 2025 (DM 10 dicembre 2024). Resta da chiarire se il tasso applicabile alle rate successive sia quello pro rata temporis vigente o quello in vigore alla data di presentazione dell’istanza, fermo restando il quesito già sollevato dall’Agenzia delle Entrate nella risposta n. 168 del 5 agosto 2024.

  • comunque, gli interessi passivi sulle rate rientrano nel limite del 30% del ROL, essendo conseguenza di una scelta finanziaria dell’impresa.

Il costo del credito riversato è indeducibile, poiché il credito originario non è stato tassato quando era stato contabilizzato alla voce A5.

Richiamo alle disposizioni vigenti
Ai sensi dei commi 5 e 6 dell’art. 19 del DL 25/2025:

  1. permangono le regole dei commi 7-12 dell’art. 5 del DL 146/2021 in tema di soggetti ammessi, modelli, effetti e cause di esclusione dalla sanatoria;

  2. se l’atto o il provvedimento impositivo relativo a crediti per i quali risulta valida l’istanza di riversamento è definitivo alla data di presentazione, il riversamento va effettuato in un’unica rata entro il 3 giugno 2025 per l’intero importo.

Infine, è aggiornato al 3 giugno 2025 il termine previsto dal comma 458 dell’art. 1 della legge 207/2024 – relativo al contributo in conto capitale per chi ha richiesto di accedere alla procedura di riversamento spontaneo entro il 31 ottobre 2024 – per il quale si attende il decreto attuativo del MiMIT (art. 19, c. 8, DL 25/2025).

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