Il concordato biennale si applica anche al patent box

17 Aprile 2025

Patent box compatibile con il concordato preventivo biennale

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’interpello n. 108/2025, ha chiarito che l’agevolazione Patent Box è compatibile con il Concordato preventivo biennale (Cpb) e può contribuire a ridurre il reddito di riferimento su cui si basa la proposta.
Resta comunque fermo (pur non essendo esplicitato nella risposta) che l’eventuale utilizzo del Patent Box nei periodi già oggetto di concordato non produrrà risparmi fiscali, poiché il reddito è già stato determinato in via preventiva.


Il caso analizzato

Il dubbio era stato sollevato da una società che, nel periodo d’imposta 2023 (dichiarazione 2024), aveva beneficiato di una significativa variazione in diminuzione dell’imponibile Ires e Irap grazie al Patent Box. La questione riguardava la possibilità di accedere al Cpb, considerando la causa di esclusione prevista dall’articolo 11, comma 1, lettera bbis) del Dlgs 13/2024.
Questa norma esclude dal Cpb i contribuenti che, nell’anno precedente a quello cui si riferisce la proposta, abbiano percepito redditi esenti, esclusi o non concorrenti alla base imponibile in misura superiore al 40% del reddito d’impresa.


La posizione dell’Agenzia

Confermando quanto già indicato nella Faq del 9 dicembre 2024, l’Agenzia precisa che, ai fini della soglia del 40%, rilevano solo le agevolazioni legate a specifiche attività, non invece componenti come le plusvalenze PEX o i dividendi da partecipazioni.
Di conseguenza, il nuovo Patent Box – che prevede una maggiorazione della deduzione dei costi correlati a redditi altrimenti pienamente imponibili – non rientra tra le cause di esclusione dal Cpb.

L’adesione è dunque ammessa, e il reddito agevolato con il Patent Box può essere considerato per la determinazione della proposta, senza necessità di essere sterilizzato (come invece previsto dall’articolo 16 del Dlgs 13/2024 per le componenti straordinarie).

Va però ricordato che, qualora l’agevolazione resti attiva anche negli anni oggetto di concordato, non avrà effetti pratici, poiché la base imponibile è rappresentata dal reddito concordato, non da quello effettivo (salvo cessazione o decadenza dal Cpb).
Si veda anche Il Sole 24 Ore del 18 gennaio 2025.


Ulteriore chiarimento: il caso di trasformazione

Con l’interpello n. 109/2025, l’Agenzia ha fornito un’altra indicazione utile per le adesioni al Cpb nel biennio 2025-2026.
Nel caso in esame, una Snc trasformata in Srl il 30 novembre 2022 aveva esteso il primo esercizio della nuova Srl fino a fine 2023. La società aveva compilato il modello ISA per entrambi i periodi (pre e post trasformazione), ritenendo così di poter accedere al Cpb.

L’Agenzia, però, ha escluso questa possibilità, richiamando la circolare 17/E/2019, che considera le trasformazioni societarie come inizio o cessazione attività ai fini ISA.
Secondo l’articolo 9-bis del DL 50/2017, ciò comporta l’esclusione dagli ISA e, di conseguenza, l’impossibilità di aderire al Cpb.

Diverso è il caso delle trasformazioni avvenute durante il periodo di validità del concordato: secondo la Faq del 28 gennaio 2025, queste non costituiscono causa di esclusione dal Cpb.

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