Transizione 4.0, ancora incerte le risorse per le imprese
Transizione 4.0: incertezza sulle modalità di assegnazione delle risorse e sulla validità della prenotazione
In ambito Transizione 4.0, ai fini della prenotazione delle risorse, sembra che rilevi l’ordine cronologico di invio della comunicazione preventiva. Tuttavia, il decreto direttoriale del 15 maggio 2025 non chiarisce in modo esplicito le modalità con cui viene accertato l’eventuale esaurimento, totale o parziale, delle risorse stanziate, se non nella fase finale della procedura, ovvero al momento della richiesta di fruizione dell’agevolazione.
La procedura prevede tre comunicazioni da parte dell’impresa:
- una comunicazione preventiva per prenotare le risorse;
- una comunicazione di conferma dell’avvenuto versamento di un acconto;
- una comunicazione di completamento dell’investimento.
Questa struttura ricalca quanto previsto per il nuovo schema di Transizione 5.0, ma manca un passaggio cruciale: la conferma ufficiale, da parte del GSE, dell’assegnazione delle risorse dopo il versamento dell’acconto. Un’assenza che non sembra casuale. È probabile che si stia cercando un equilibrio tra l’intento di garantire certezza alle imprese e l’impianto normativo previsto dalla Legge di Bilancio, che impone un monitoraggio delle spese a consuntivo.
Il decreto prevede che, ai fini della fruizione del beneficio, il MIMIT trasmetta mensilmente – entro il quinto giorno lavorativo – l’elenco delle imprese che hanno completato l’investimento, ordinato in base alla data della terza comunicazione. Lo impone il comma 448 della Legge n. 207/2024, che stabilisce anche che, una volta raggiunto il limite di spesa, il Ministero lo comunichi sul proprio sito istituzionale e sospenda l’invio delle sole richieste di fruizione. La norma non menziona, invece, l’eventuale sospensione delle prenotazioni.
Sarebbe dunque auspicabile che il prossimo decreto direttoriale – quello che definirà i termini di avvio della nuova procedura – specifichi chiaramente se e quando le imprese potranno ottenere conferma dell’effettiva assegnazione delle risorse prima di dover versare l’acconto del 20%.
Nel frattempo, le imprese che avevano già inviato la comunicazione preventiva nei mesi scorsi sono tenute a ripresentarla, adeguandosi al nuovo modello introdotto dal decreto. Si tratta di una ripetizione dell’istanza, aggiornata nella forma ma non nei contenuti. In questi casi, verrà comunque conservato l’ordine cronologico originario, riferito alla data della prima comunicazione.
Le imprese, a questo punto, possono trovarsi in due situazioni:
- Impresa che ha già avviato l’investimento
Se l’azienda ha già emesso ordinativi o versato acconti per almeno il 20% dell’investimento, dovrà ripresentare la comunicazione preventiva secondo il nuovo modello e potrà subito inviare anche la seconda comunicazione (versamento dell’acconto), mantenendo la priorità cronologica acquisita con il modello precedente. - Impresa che non ha ancora formalizzato l’investimento
Se invece l’azienda ha inviato la comunicazione con i vecchi modelli ma non ha ancora formalizzato ordini né versato acconti, la situazione è più delicata. Anche se conserva la priorità cronologica, non vi è alcuna garanzia di accesso all’incentivo, poiché il decreto non specifica come e da chi venga accertato l’eventuale esaurimento delle risorse.
In questo contesto, procedere oggi con un ordine vincolante o con un versamento anticipato dell’acconto comporta un margine di rischio: l’investimento potrebbe non rientrare nel credito d’imposta qualora i fondi si fossero nel frattempo esauriti. Tuttavia, se l’impresa non procede rapidamente con la seconda comunicazione, rischia di perdere l’ordine cronologico precedentemente acquisito – una priorità che potrebbe rivelarsi utile anche in caso di eventuali rifinanziamenti futuri.