La riforma del D.lgs. 231 non affronta il tema della prescrizione
Le proposte di modifica al decreto legislativo 231/2001 (cfr. Il Sole 24 Ore del 15 aprile) non affrontano la questione della prescrizione a carico degli enti. A oltre vent’anni dall’introduzione della disciplina sulla responsabilità degli enti, il tema resta dunque ancora aperto.
L’attuale disciplina (articolo 22, Dlgs 231/2001) stabilisce un regime diverso rispetto a quello previsto per il processo penale nei confronti delle persone fisiche. In particolare, le sanzioni amministrative si prescrivono in cinque anni dalla consumazione del reato. La prescrizione viene interrotta dalla contestazione dell’illecito o dalla richiesta di applicazione di misure cautelari.
Già nella relazione illustrativa originaria al decreto si evidenziavano perplessità sulla scelta di rinviare a una regolamentazione di stampo civilistico, ritenuta non “delle più felici”. Questo approccio, infatti, avrebbe potuto allungare eccessivamente i tempi di prescrizione, favorendo comportamenti dilatori, soprattutto nei casi in cui il procedimento penale contro l’ente si svolgesse separatamente da quello contro la persona fisica.
La prima di numerose sentenze della Corte di Cassazione, risalente a oltre dieci anni fa, ha chiarito che la prescrizione del reato commesso dalla persona fisica, avvenuta dopo la contestazione all’ente, non comporta l’estinzione dell’illecito amministrativo ai sensi del Dlgs 231/2001.
In sintesi, una volta esercitata l’azione nei confronti dell’ente, il termine di prescrizione rimane sospeso fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il procedimento contro la persona giuridica.
Accade così che il reato presupposto commesso dalla persona fisica si prescriva, mentre l’illecito amministrativo a carico della società resti pendente.
In caso di prescrizione del reato presupposto, il giudice è comunque tenuto ad accertare autonomamente la responsabilità dell’ente, verificando almeno in via incidentale la sussistenza del fatto di reato.
La giurisprudenza ha ribadito che la responsabilità dell’ente è autonoma rispetto a quella della persona fisica: non è necessario un completo accertamento della responsabilità penale individuale, ma basta una verifica incidentale, purché siano provati i presupposti oggettivi e soggettivi previsti dal Dlgs 231/2001.
Tuttavia, la condanna dell’ente richiede una prova piena della sua responsabilità, secondo il criterio stabilito dall’articolo 533 del Codice di procedura penale, applicabile anche al procedimento a carico degli enti. In caso di prova mancante, insufficiente o contraddittoria, deve essere dichiarata l’esclusione di responsabilità (articolo 66, Dlgs 231).
Questo genera evidenti difficoltà nell’accertamento della posizione dell’ente quando il reato presupposto risulti prescritto.
Sono stati sollevati anche dubbi circa una possibile incompatibilità di tale disciplina con gli articoli 3, 24, 41 e 111 della Costituzione, nonché con l’articolo 6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU), dubbi che, tuttavia, la giurisprudenza ha finora respinto.
Probabilmente, in occasione della riforma, si sarebbe potuto ripensare l’istituto della prescrizione, rendendolo più lineare e maggiormente conforme alle regole previste per il processo penale delle persone fisiche.