Interessi inclusi nel 30% del ROL per la rateizzazione della sanatoria R&S
L’esame in prima lettura alla Camera del decreto “Pa” (oggi in Aula per il voto di fiducia) conferma:
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la riapertura fino al 3 giugno 2025 della sanatoria sul credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo relativo agli anni 2015-2019;
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la rinuncia, per chi aderisce alla sanatoria, a qualsiasi contenzioso pendente o potenziale;
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l’estensione da uno a due anni (anziché uno) del termine di decadenza per l’emissione di atti di recupero o di altri provvedimenti impositivi relativi ai crediti d’imposta utilizzati nel 2016 e nel 2017.
Le novità, contenute nei commi 5-8 dell’art. 19 del DL 25/2025, sono rimaste sostanzialmente invariate rispetto al testo approvato in commissione.
Scadenze per il riversamento del credito indebitamente utilizzato
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Unico versamento: entro il 3 giugno 2025.
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Rateizzazione in tre soluzioni:
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prima rata (o unica) entro il 3 giugno 2025;
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seconda rata entro il 16 dicembre 2025;
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terza rata entro il 16 dicembre 2026, con applicazione degli interessi legali sulla seconda e terza rata a decorrere dal 4 giugno 2025.
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Chi aderisce entro il 3 giugno potrà beneficiare di un doppio vantaggio rispetto a chi ha già sanato entro il 31 ottobre 2024 (con prima rata entro il 16 dicembre 2024):
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posticipazione di quasi sei mesi del versamento della prima (o unica) rata;
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decorrenza degli interessi legali sulle rate successive a partire dal 4 giugno 2025 anziché dal 17 dicembre 2024.
In particolare:
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per chi ha già versato entro il 16 dicembre 2024, gli interessi decorrono dal 17 dicembre 2024; per i nuovi aderenti dal 4 giugno 2025;
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il tasso legale annuo era al 2,50% al 16 dicembre 2024 (DM 29 novembre 2023) ed è stato ridotto al 2% per il 2025 (DM 10 dicembre 2024). Resta da chiarire se il tasso applicabile alle rate successive sia quello pro rata temporis vigente o quello in vigore alla data di presentazione dell’istanza, fermo restando il quesito già sollevato dall’Agenzia delle Entrate nella risposta n. 168 del 5 agosto 2024.
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comunque, gli interessi passivi sulle rate rientrano nel limite del 30% del ROL, essendo conseguenza di una scelta finanziaria dell’impresa.
Il costo del credito riversato è indeducibile, poiché il credito originario non è stato tassato quando era stato contabilizzato alla voce A5.
Richiamo alle disposizioni vigenti
Ai sensi dei commi 5 e 6 dell’art. 19 del DL 25/2025:
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permangono le regole dei commi 7-12 dell’art. 5 del DL 146/2021 in tema di soggetti ammessi, modelli, effetti e cause di esclusione dalla sanatoria;
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se l’atto o il provvedimento impositivo relativo a crediti per i quali risulta valida l’istanza di riversamento è definitivo alla data di presentazione, il riversamento va effettuato in un’unica rata entro il 3 giugno 2025 per l’intero importo.
Infine, è aggiornato al 3 giugno 2025 il termine previsto dal comma 458 dell’art. 1 della legge 207/2024 – relativo al contributo in conto capitale per chi ha richiesto di accedere alla procedura di riversamento spontaneo entro il 31 ottobre 2024 – per il quale si attende il decreto attuativo del MiMIT (art. 19, c. 8, DL 25/2025).