Esenzione Iva: il cardine nel criterio oggettivo

8 Marzo 2024

Il trattamento IVA per gli enti del Terzo Settore (ETS) è al centro dell’attenzione delle organizzazioni non profit, che si concentrano su diverse questioni da risolvere. Un aspetto importante riguarda le attività esenti dall’IVA che, dopo più di due anni dall’istituzione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), sono attualmente limitate alle sole Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale (ONLUS). Si tratta di attività come il trasporto con autoambulanze, il ricovero e la cura, le prestazioni educative e didattiche, e quelle socio-sanitarie rivolte a specifiche categorie di persone. Solo dopo l’approvazione dell’Unione Europea, gli ETS non commerciali sostituiranno le ONLUS come beneficiari dell’esenzione fiscale. Questo cambiamento sembra superato poiché le ONLUS e gli ETS non commerciali coesistono nel sistema fino alla completa eliminazione dell’Anagrafe gestita dall’Agenzia delle Entrate.

Attualmente, alcune prestazioni come quelle socio-sanitarie, di ricovero o cura, sono considerate esenti solo per le ONLUS secondo l’articolo 10 del DPR 633/1972, senza considerare che molte realtà con questa qualifica sono entrate nel RUNTS e potrebbero perdere l’esenzione fiscale. Questo equivoco dovrebbe essere risolto considerando alcuni aspetti sistemici. L’inclusione immediata degli ETS non commerciali insieme alle ONLUS nell’articolo 10 consentirebbe alle organizzazioni non profit di gestire con maggiore certezza le loro attività, specialmente in settori cruciali come l’assistenza socio-sanitaria. Inoltre, dovrebbe essere valutata la revisione del trattamento fiscale delle imprese sociali per garantire una maggiore coerenza e risolvere le ambiguità interpretative.

L’armonizzazione del regime IVA delle imprese sociali con quello delle cooperative potrebbe prevedere l’applicazione dell’aliquota IVA agevolata del 5% per le prestazioni socio-sanitarie e socio-assistenziali rivolte a specifiche categorie di persone. Questo eviterebbe disparità di trattamento e garantirebbe una scelta equa tra le diverse forme giuridiche nel Terzo Settore. È necessario aggiornare il quadro normativo interno per adattarsi ai cambiamenti e garantire un trattamento fiscale favorevole alle attività sensibili per la collettività.

FONTE: Il Sole 24ORE

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